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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06172/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I ricorsi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione del fatto, sostenendo che le condotte poste in essere consistessero in meri divincolamenti o in una resistenza solo passiva, non idonea a integrare il reato contestato. Un ricorrente contestava anche la qualificazione giuridica dei fatti, assumendo che, al più, si trattasse di ingiuria e minaccia e non di resistenza a pubblico ufficiale. Due ricorrenti censuravano inoltre il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la conferma della recidiva, lamentando che la scelta del rito abbreviato dovesse incidere anche sul trattamento sanzionatorio; un terzo ricorrente deduceva che, non essendo gravato da recidiva, le attenuanti erano state già riconosciute nella loro pienezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, osservando che la sentenza impugnata aveva descritto condotte violente e minacciose idonee a neutralizzare l'azione degli operanti e a sottrarsi alla presa, non semplici divincolamenti passivi. Ha inoltre escluso che la condotta potesse essere riqualificata in meri reati di ingiuria o minaccia, perché diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere atti d'ufficio. Quanto alle attenuanti generiche e alla recidiva, ha reputato insindacabile la motivazione della Corte territoriale, che aveva negato il giudizio di prevalenza per difetto di elementi favorevoli e aveva valorizzato i precedenti penali dei due ricorrenti recidivi. È stata quindi disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta non meramente passiva, ma violenta o minacciosa, diretta a impedire o neutralizzare l'azione dell'operante e a sottrarsi alla presa, incidendo sull'attività dell'ufficio o del servizio

  • art. 438 c.p.p.

    la scelta del rito abbreviato non può fondare, di per sé, la concessione delle attenuanti generiche o un ulteriore vantaggio sul trattamento sanzionatorio, essendo prevista ex lege una riduzione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche richiedono una valutazione discrezionale del giudice, che può negarne la prevalenza in assenza di elementi favorevoli concretamente valorizzabili

  • art. 99 c.p.

    la recidiva può essere confermata sulla base dei precedenti penali e della conseguente maggiore colpevolezza e pericolosità sociale

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 337 c.p., non è necessario un'aggressione fisica particolarmente intensa: è sufficiente una condotta attiva, violenta o minacciosa, anche nella forma dello strattonare o divincolarsi, quando sia finalizzata a impedire l'azione del pubblico ufficiale o a sottrarsi all'arresto, e non si risolva in mera resistenza passiva.
  • La distinzione tra resistenza a pubblico ufficiale e meri reati di ingiuria o minaccia dipende dalla finalità concreta della condotta: quando l'aggressione è diretta a condizionare l'atto d'ufficio o del servizio, il fatto resta assorbito nel più grave reato di resistenza.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche e sul loro eventuale bilanciamento con aggravanti o recidiva è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • La scelta del rito abbreviato non può essere invocata come autonomo presupposto per ottenere ulteriori riduzioni di pena o un più favorevole bilanciamento delle circostanze, poiché il beneficio premiale è già tipizzato dalla legge.
  • La recidiva può essere confermata sulla base della valutazione dei precedenti penali e del loro significato in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, se tale motivazione è specificamente argomentata.
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