Cassazione Civile, Ordinanza n. 30543/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva rigettato il suo ricorso originario avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF e accessori per le annualità 2007 e 2008. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater'), che l'agente della riscossione aveva comunicato l'accettazione e che nella domanda il ricorrente si era impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definendi. La questione decisa riguardava quindi l'effetto processuale della rinuncia al ricorso per cassazione e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, è atto unilaterale che determina l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, rilevando questa solo ai fini delle spese. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico di chi le aveva anticipate. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto la declaratoria di estinzione non rientra tra rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione, quando portata a conoscenza della controparte nei modi previsti, comporta l'estinzione del giudizio
non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non è applicabile quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che, una volta conosciuto dalla controparte prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; pertanto la rinuncia al ricorso non è soggetta al meccanismo dell'atto accettizio proprio del processo ordinario.
- La comunicazione della rinuncia può essere validamente effettuata agli avvocati delle parti costituite, senza che sia necessaria una formale notifica alla controparte personalmente.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa regolazione nei limiti consentiti.
- L'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la disposizione ha natura eccezionale e si applica solo ai casi espressamente previsti.
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