Cassazione Penale, Ordinanza n. 33241/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato de plano l'inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, un vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità per il reato ascritto; dall'altro, ha lamentato, formalmente sotto il profilo della violazione di legge, la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato e dunque era inammissibile, senza necessità di esaminare nel merito le ulteriori doglianze, anche perché formulate in modo assertivo e non autosufficiente.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata come base del capo di imputazione confermato in appello
aggravante del furto contestata e confermata
richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per evidenziare che dopo la modifica del 2017 il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite difensore abilitato
richiamato per affermare che il ricorso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione
fonte della modifica normativa che ha inciso sulla legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: dopo la riforma del 2017 deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni preliminari e assorbenti, la Corte può non esaminare i motivi di merito, soprattutto se questi sono formulati in modo meramente assertivo e privo di specifica argomentazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da una concreta e specifica critica al percorso motivazionale, non essendo sufficiente una generica allegazione di eccessività della pena.
Come è indicizzato
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