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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17181/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per una pluralità di cessioni di cocaina ricondotte al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, unificato sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. I motivi di ricorso, dedotti come vizio di motivazione, concernevano: a) la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) il riconoscimento della continuazione interna ed esterna, ritenuto non adeguatamente giustificato e sproporzionato nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato in modo solido e non illogico sia l'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia la configurazione della continuazione tra i molteplici episodi di cessione di cocaina, sia la misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione esterna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dei mezzi impiegati, delle circostanze dell'azione e dell'eventuale organizzazione dell'attività illecita; la presenza di un'attività di spaccio strutturata, con approvvigionamento consistente, coordinamento di più soggetti e disponibilità di un luogo di stoccaggio, esclude la lieve entità.
  • La continuazione può essere riconosciuta tra plurimi episodi di cessione di stupefacente quando le condotte risultino esecutive di un medesimo disegno criminoso, desumibile dalla natura delle azioni, dalla strettissima contiguità temporale e dalla vicinanza logistica.
  • In sede di legittimità, la censura sul vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già affrontato specificamente le questioni dedotte con motivazione congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.
  • La misura dell'aumento di pena per la continuazione non è censurabile quando risulti proporzionata al numero e alla gravità degli episodi e la pena complessiva resti prossima ai minimi edittali, specie se accompagnata dal riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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