Cassazione Penale, Sentenza n. 12743/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra quattro condanne per truffa (art. 640 c.p.) emesse da diversi uffici giudiziari e aveva rideterminato la pena complessiva in 1 anno di reclusione e 600 euro di multa, applicando per ciascun reato satellite un aumento identico di 1 mese di reclusione e 100 euro di multa. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) per inadeguatezza e illegittimità degli aumenti: in particolare il Tribunale non avrebbe tenuto conto della riduzione di pena derivante dal rito premiale (art. 444 c.p.p.) per una delle sentenze e avrebbe, per un decreto penale che prevedeva soltanto pena pecuniaria in sostituzione di detentiva, trasformato/peggiorato la sanzione applicando un aumento detentivo invece di ragguagliare l'aumento a pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviando il caso al Tribunale di La Spezia in diversa composizione. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato le indicazioni della precedente sentenza di annullamento (che richiedeva di verificare se fossero state considerate le riduzioni per il rito) e non ha applicato correttamente il principio secondo cui, quando i reati in continuazione sono puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie), l'aumento relativo al reato satellite dev'essere effettuato con il criterio progressivo ma rispettando il genere della pena prevista per il satellite, ragguagliando eventualmente a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. Il Tribunale dovrà ricalcolare la pena unica tenendo conto delle riduzioni per il rito speciale e del corretto ragguaglio/conversione dell'aumento per i reati puniti con sola pena pecuniaria, evitando di peggiorare la posizione del condannato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena nei concorsi/continuazione di reati; la Corte lo interpreta in chiave del corretto calcolo complessivo della sanzione in caso di continuazione.
Norma processuale collegata ai rimedi contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione; invocata per dedurre violazione di legge nel modo in cui il giudice dell'esecuzione ha determinato la pena in sede di applicazione della continuazione.
Disciplina del giudizio abbreviato e della riduzione di pena per il rito speciale (rito premiale). La Corte richiama l'obbligo di tener conto della riduzione già conceduta in sede di cognizione quando si valuta l'aumento per la continuazione, per non peggiorare il trattamento sanzionatorio acquisito.
Norma usata per il "ragguaglio" della pena: quando il reato satellite è punito con sola pena pecuniaria, l'aumento derivante dalla continuazione deve essere ragguagliato a pena pecuniaria (cioè convertito), rispettando il genere di pena previsto per il satellite e il principio di legalità/favor rei.
Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
"l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen."
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio di applicazione dell'aumento nella continuazione quando sono presenti pene eterogenee: usare il criterio progressivo e, al contempo, rispettare il genere della pena del satellite tramite ragguaglio/convertibilità.
Sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (sent. n. 25181 del 25/04/2023)
«determinando la pena in misura identica per ciascuno dei reati satellite, il giudice dell'esecuzione non consente di comprendere se lo stesso ha tenuto conto anche delle riduzioni per il rito che caratterizzavano alcuni dei reati posti in continuazione»
La Corte richiedeva al giudice dell'esecuzione di indicare espressamente se e come erano state considerate le riduzioni per il rito premiale nel calcolo della pena complessiva; il mancato accertamento/esplicitazione è censurabile.
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione tra più condanne il giudice deve esplicitare come ha tenuto conto delle riduzioni già ottenute in sede di cognizione (es. rito speciale/art. 444 c.p.p.); non può procedere a un aumento meccanico identico per tutti i satellite senza verificarlo.
- Se tra le pene oggetto di continuazione vi sono pene eterogenee (detentive e pecuniarie), l'aumento per i reati satellite va calcolato con il criterio progressivo ma rispettando il genere della pena del satellite: l'incremento detentivo va ragguagliato a pena pecuniaria quando il satellite è punito solo con multa (art. 135 c.p.).
- Non è consentito un trattamento peggiorativo rispetto a quanto già acquisito dal condannato in sede di cognizione: benefici e riduzioni conseguiti non devono essere cancellati dal calcolo dell'aumento per la continuazione.
- In presenza di sentenze emesse con riti diversi occorre commisurare gli aumenti alla pena effettivamente determinata in sede di cognizione, comprensiva delle eventuali riduzioni per rito, e motivare espressamente il calcolo.
- Se il giudice dell'esecuzione sbaglia nel calcolo delle maggiorazioni o nel rispetto del genere della pena, la decisione è annullabile e il provvedimento deve essere rinnovato dal giudice di merito che applicherà i criteri corretti.
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