Cassazione Penale, Sentenza n. 41858/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da ANDRIOLI contro la sentenza del Tribunale di Brindisi per violazione dell'art.581 comma 1 ter c.p.p. (omesso deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio). Il ricorrente ha contestato l'applicabilità di tale obbligo al detenuto sottoposto agli arresti domiciliari, sostenendo che in quel caso la notifica sarebbe stata comunque eseguita mediante consegna alla persona ai sensi degli artt.156 e 157 c.p.p., rendendo inutile la dichiarazione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'Appello. Ha ritenuto che l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio, previsto dall'art.581 comma 1 ter c.p.p. (introdotto con la riforma del d.lgs. n.150/2022), sia una regola generale, tassativa e a pena di inammissibilità applicabile anche quando l'appellante sia detenuto agli arresti domiciliari. La Corte ha escluso che le norme sul procedimento notificatorio (art.156 e art.157 c.p.p.) deroghingano o rendano superfluo l'adempimento, rilevando inoltre il rischio di mutamento dello status detentivo successivo al deposito dell'atto. È stato affermato il principio di diritto secondo cui l'inammissibilità prevista dall'art.581 comma 1 ter c.p.p. opera anche nei confronti del detenuto sottoposto agli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.581 comma 1 ter c.p.p. (introdotto dall'art.33 lett.d) d.lgs. 10/10/2022 n.150)
con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Obbligo formale, personale e tassativo della parte privata di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; la mancata osservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione anche se l'imputato è agli arresti domiciliari.
art.156 comma 1 e comma 3 c.p.p.
Regola sul procedimento notificatorio: le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto si eseguono con le medesime forme della prima notifica; richiamata dalla difesa per sostenere l'inutilità della dichiarazione di domicilio, ma interpretata dalla Corte come normativa non derogante l'obbligo processuale dell'art.581 comma 1 ter.
Stabilisce le modalità di consegna della copia analogica all'imputato (anche per notifiche successive alla prima); la Corte ha ritenuto che questa modalità non esoneri dall'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio previsto per l'impugnazione.
Norma sostanziale contestata nel processo di merito: reato di cui è stato riconosciuto colpevole l'imputato e per il quale fu pronunciata la condanna impugnata in appello.
Richiamata dalla Corte come clausola di riserva del procedimento notificatorio: fa salva l'ipotesi in cui l'imputato abbia già ricevuto gli avvertimenti di rito, ma non sostituisce l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio.
Norma sulla notifica telematica: la nuova disciplina esclude la notifica telematica per la prima notifica all'imputato non detenuto; richiamata per sottolineare che il sistema delle notifiche persegue la massima conoscibilità ma non deroga l'obbligo di cui all'art.581.
Contestualizzazione normativa: la disposizione che ha introdotto l'art.581 comma 1 ter fa parte della riforma delle impugnazioni; la Corte ha applicato la nuova disciplina alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma.
Massime di principio
- L'obbligo di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, previsto dall'art.581 comma 1 ter c.p.p., è formale e tassativo e la sua omissione determina l'inammissibilità dell'impugnazione anche se l'appellante è sottoposto agli arresti domiciliari.
- Le regole sul procedimento notificatorio (art.156 e art.157 c.p.p.), che prevedono la consegna di copia analogica alla persona, non derogano né rendono inutile l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio richiesto per l'impugnazione; pertanto il difensore deve comunque curarne il deposito.
- La dichiarazione/elezione di domicilio è un adempimento personale della parte impugnante e non può essere sostituita da una dichiarazione preesistente agli atti o da una mera presenza alla lettura del dispositivo; va acquisita e depositata espressamente con l'atto di impugnazione.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, il difensore deve verificare preventivamente lo status detentivo del cliente e ottenere al più presto la dichiarazione/elezione di domicilio (anche tramite procura o atto con firma autenticata, se consentito), allegandone prova al deposito dell'impugnazione.
- L'omissione dell'adempimento è di difficile recupero: trattandosi di requisito 'a pena di inammissibilità', la soluzione praticabile è la prevenzione formale (deposito contestuale all'impugnazione) o, ove possibile, impugnazioni alternative nei termini e modi previsti dal codice.
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