Cassazione Penale, Sentenza n. 27304/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione favorevole all'estradizione per concorso in rapina aggravata (fatto del 24/06/2021). Il difensore lamenta violazione dell'art. 700 c.1 e 2 lett. a) e c) c.p.p. in ordine ai criteri di identificazione dell'estradando e alla valutazione della gravità indiziaria: la sentenza impugnata non indicherebbe in modo concreto i criteri che permettono di identificare Esposito come autore (mancanza di precisazioni sulle videoriprese, tempi/luoghi, modalità di campionatura del DNA e rinvenimento delle tracce). Inoltre si deduce la mancata valutazione del carattere facoltativo dell'estradizione (assenza del consenso) e la mancata considerazione delle esigenze cautelari e del comportamento positivo del ricorrente sottoposto all'obbligo di dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e comunque non rispondente ai motivi ammessi dalla legge. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiutamente identificato l'estradando sulla base dell'esame del DNA e della comparazione della fotografia del ricorrente con i fotogrammi delle videocamere, e che non si sia limitata ad un controllo meramente formale ma abbia verificato, ai sensi dell'art. 705 c.1 c.p.p., l'esistenza delle ragioni per cui lo Stato richiedente ritiene probabile la commissione del reato. Le censure del ricorrente sono state valutate vaghe e aspecifiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 700 c.p.p. (commi 1 e 2, lett. a) e c))
Norma relativa alla procedura di consegna/estradizione: la Corte ha ritenuto che, pur se alcuni dati segnaletici non fossero riportati, l'identificazione può considerarsi adeguata se dagli atti emerge chiaramente il riscontro probatorio (DNA, comparazione fotografica con fotogrammi) che individua l'estradando
La Corte d'appello non si è limitata a un controllo formale ma ha effettuato la valutazione prevista da questa norma, ossia l'accertamento che dalla documentazione emergano ragioni per ritenere probabile la commissione del reato da parte dell'imputato
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. c) ed e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero manifestamente infondati e, in ogni caso, non ricadenti tra quelli idonei a fondare il ricorso
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Riferita agli adempimenti di cancelleria a carico dell'ufficio giudiziario conseguenti alla sentenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, se non sussiste colpa nella determinazione dell'ammissibilità, il giudice può comunque disporre un versamento equitativo alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di estradizione l'identificazione dell'estradando può ritenersi adeguata anche in assenza di alcuni dati segnaletici formali se dalla documentazione emerge univocamente il riscontro probatorio (es. analisi DNA, comparazione fotografica con fotogrammi di videosorveglianza).
- La Corte di appello deve svolgere un controllo non puramente formale della documentazione proveniente dallo Stato richiedente, valutando le ragioni per le quali si ritiene probabile la commissione del reato (art. 705 c.p.p.); l'assenza di prove a discarico chiare e incontrovertibili rende più difficile il sindacato dell'estradizione.
- Contestazioni generiche sulla mancanza di dettagli (es. tempi/luoghi dei fotogrammi, modalità di campionatura del DNA) rischiano di essere ritenute vaghe e aspecifiche e quindi inefficaci in sede di cassazione: è necessario proporre censure precise e documentate (es. elementi che dimostrino incongruenze temporali, carenze nella catena di custodia del DNA, errori tecnici rilevabili).
- Nel caso di estradizione facoltativa, l'assenza di consenso o elementi sulle esigenze cautelari può costituire argomento rilevante; però per incidere sul giudizio occorre che tali profili siano dedotti in modo concreto e corredati da elementi probatori (p.es. prova di forte legame con il territorio, comportamento processuale affidabile, rischio concreto di violazione delle garanzie nello Stato richiedente).
- Per opporsi efficacemente all'estradizione è utile concentrare le doglianze su profili tecnici dimostrabili (catena di custodia biologica, analisi forense, identificazione video con riferimenti temporali e geolocalizzazione) e fornire elementi positivi che riducano il rischio di fuga o evidenzino garanzie processuali mancate nello Stato richiedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →