Cassazione Civile, Ordinanza n. 24056/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto l’ammissione di un proprio credito al passivo del fallimento di una società poi dichiarata fallita dopo la risoluzione del concordato preventivo. In sede di opposizione ex art. 98 l. fall. chiedeva di vedere riconosciuto il privilegio ipotecario sul credito, fondato su un’ipoteca giudiziale iscritta prima del fallimento. Il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione ritenendo che concordato preventivo e fallimento fossero procedure consecutive, originate dal medesimo stato di insolvenza, con conseguente retrodatazione degli effetti utili ai fini della disciplina revocatoria e, nel caso concreto, esclusione dell’opponibilità del privilegio ipotecario. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la violazione degli artt. 5, 67, 147 e 160 l. fall., sostenendo che l’identità tra stato di crisi e stato di insolvenza dovesse essere accertata solo nella sentenza dichiarativa di fallimento e che, in mancanza di tale accertamento, non potesse più operare la consecuzione delle procedure; 2) la motivazione asseritamente apparente o insufficiente del decreto impugnato sulla consecuzione; 3) la violazione dell’art. 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, nonostante il rigetto di eccezioni e domande della procedura resistente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la consecuzione tra concordato preventivo e fallimento non deve necessariamente risultare dalla sentenza dichiarativa di fallimento, perché l’accertamento della medesima situazione di crisi/insolvenza può essere compiuto anche dal giudice dell’opposizione allo stato passivo, quando ciò sia decisivo per stabilire la disciplina applicabile, in particolare ai fini dell’ammissione del credito in via chirografaria anziché ipotecaria. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, poiché il tribunale aveva motivato in modo sufficiente sulla base degli elementi istruttori considerati; e inammissibile il terzo motivo, ricordando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione del mancato esercizio di tale facoltà. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice dell’opposizione allo stato passivo può accertare in concreto la consecuzione tra concordato preventivo e fallimento quando tale verifica è necessaria per stabilire il regime di ammissione del credito.
Lo stato di insolvenza va accertato in concreto come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La disciplina delle revocatorie fallimentari è influenzata dalla retrodatazione del periodo sospetto nel caso di procedure consecutive.
È richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non svolge una specifica interpretazione autonoma della norma.
Lo stato di crisi, nel concordato preventivo, comprende anche lo stato di insolvenza; la proposizione del concordato non esclude quindi la successiva qualificazione del dissesto come insolvenza.
Nel caso di fallimento successivo al concordato, i termini per le revocatorie decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese non è censurabile solo perché non sia stata esaminata l’ipotesi di compensazione.
Il motivo sulle spese è dichiarato inammissibile anche perché contrario a principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La consecuzione tra concordato preventivo e fallimento non richiede necessariamente un accertamento espresso nella sentenza dichiarativa di fallimento: tale profilo può essere verificato anche dal giudice chiamato a decidere sull’opposizione allo stato passivo, quando sia rilevante per stabilire il regime del credito.
- La nozione di consecuzione non descrive una mera sequenza temporale, ma una considerazione unitaria di procedure formalmente distinte, accomunate dal medesimo stato di dissesto, con effetti sulla disciplina delle revocatorie e sull’individuazione del periodo sospetto.
- In tema di procedimento di opposizione allo stato passivo, il giudice può valutare in concreto se lo stato di crisi posto a base del concordato coincidesse con il successivo stato di insolvenza accertato nel fallimento, senza essere vincolato alla sola motivazione della sentenza fallimentare.
- La motivazione è sufficiente quando il provvedimento dia conto degli elementi di fatto ritenuti significativi e delle ragioni per cui gli argomenti contrari sono stati disattesi; non è necessaria una discussione analitica di ogni singola prova.
- La mancata compensazione delle spese non è censurabile in cassazione solo perché il giudice di merito non abbia esplicitato le ragioni del mancato uso del potere compensativo, salvo violazione del principio che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
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