Cassazione Penale, Sentenza n. 40439/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'indagato ha proposto, con atto del 30/08/2025 indirizzato al "Tribunale Ordinario di Roma - sezione riesame IN FUNZIONE DI APPELLO", un'istanza di riesame ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Francesco Mario Dimino per reati indicati negli artt. 81 cpv, 110, 629, 416-bis.1 c.p. Il difensore chiedeva l'annullamento e la revoca della misura poiché, a suo dire, non sussistevano i requisiti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. Il Tribunale del riesame ha riqualificato l'atto come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Il ricorso, contenente due motivi relativi alla presunta inosservanza dell'art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p., è stato presentato e sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Avv. Antonio Di Tommaso).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., in quanto sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la conversione di un'istanza del giudice del merito in ricorso per cassazione non consente di derogare ai requisiti formali e sostanziali previsti per il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata in euro 3.000,00. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'istanza di riesame proposta dal difensore; l'atto però è stato riqualificato dal giudice come possibile ricorso per cassazione
Richiamato dal difensore come criterio cui attenere per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte non si è pronunciata nel merito perché la questione è stata esclusa per inammissibilità formale
Richiamato dal difensore in relazione ai presunti requisiti per la misura cautelare; non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità
art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p.
Norme indicate come oggetto dei motivi di ricorso (presunta inosservanza); la Corte ha registrato i motivi ma non li ha esaminati per sopravvenuta inammissibilità formale
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamati in relazione allo svolgimento del procedimento in forma scritta e alla mancata richiesta di trattazione orale nei termini; il processo si è svolto per iscritto come previsto
Fondamento giuridico dell'inammissibilità: prevede che il ricorso per cassazione sia inammissibile se sottoscritto da difensore privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; giustifica la condanna alla somma per la Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
artt. 81 cpv, 110, 629, 416-bis.1 c.p.
Articoli del codice penale indicanti i reati per i quali era stata applicata la misura cautelare; presenti nell'atto di impugnazione come quadro di accusa ma non decisivi ai fini dell'inammissibilità formale
Massime di principio
- La conversione di un atto di impugnazione del giudice del merito in ricorso per cassazione non esime dal rispetto dei requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione; i vizi formali gravi possono comportare l'inammissibilità anche dopo la conversione
- Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p.; pertanto è essenziale che il difensore che firma ricorso alla Cassazione sia abilitato al relativo patrocinio
- In caso di inammissibilità per ragioni formali non viene svolto il controllo di merito sulle questioni sostanziali (es. sussistenza delle esigenze cautelari): le censure sostanziali restano inevase se l'impugnazione è dichiarata inammissibile
- L'inammissibilità comporta generalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non sussiste assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare con attenzione i rischi formali prima di proporre un ricorso
- Procedimenti che si svolgono in forma scritta non prevedono trattazione orale se non richiesta nei termini: il difensore deve osservare i termini processuali relativi alla richiesta di trattazione orale per evitare la decisione senza audizione
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