Cassazione Penale, Sentenza n. 36522/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di Lagrotteria a 11 mesi di reclusione per i reati di cui al capo A: violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) e capo B: resistenza/minaccia a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), con riconosciuta continuazione. Il ricorrente censurava: (1) errore di applicazione e vizio di motivazione rispetto all'art. 75 comma 2, sostenendo che l'allontanamento dall'abitazione per recarsi spontaneamente dai Carabinieri non integrerebbe il reato quando l'intento sia quello di presentarsi alle autorità; (2) vizio nella qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 337 cod. pen., deducendo contraddittorietà tra le risultanze (deposizione del teste Maio) e la motivazione sulla portata impedente della frase minacciosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi sostanzialmente infondati sul piano del merito: ha confermato l'orientamento prevalente secondo cui, per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2), è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di inadempimento), e ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione circa la frase minacciosa quale idonea a ostacolare l'attività dei militari. Tuttavia, non essendo le questioni manifestamente infondate, la Corte ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati (data di fatto 3/11/2015; termine maturato il 9/3/2024 considerando cause interruttive e sospensioni), e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
La Corte interpreta la norma nella linea maggioritaria: per integrare la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'obbligo e la volontà cosciente di inadempimento; non rilevano le finalità soggettive che hanno motivato l'allontanamento.
La condotta minatoria o di impedimento può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale se diretta ad ostacolare l'attività istituzionale; la valutazione è rimessa al giudice di merito salvo illogicità manifesta della motivazione.
Applicazione ai fini del calcolo della prescrizione: determinano la durata del termine prescrizionale in relazione alla pena edittale e alle cause interruttive e sospensive, conducendo qui alla maturazione della prescrizione prima della decisione della Corte.
codice penale art. 49, comma 2
Riferimento all'assenza di offensività concreta: la giurisprudenza minoritaria esclude il dolo quando l'allontanamento non sottrae il soggetto al controllo dell'autorità, ma la Corte aderisce all'orientamento opposto richiamando la sufficienza del dolo generico.
Massime di principio
- Nel caso di misure di prevenzione o arresti domiciliari la giurisprudenza prevalente ritiene sufficiente il dolo generico: l'allontanamento consapevole dall'obbligo integra la violazione indipendentemente dallo scopo dell'agente.
- Se l'imputato si allontana per recarsi spontaneamente dalle forze dell'ordine per costituirsi, esiste un orientamento minoritario favorevole alla non punibilità, ma la soluzione prevalente è che l'intento soggettivo non esclude il reato salvo che emerga chiaramente l'assenza di offensività concreta e la completa disponibilità al controllo.
- Per la fattispecie di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale, occorre valutare se le espressioni o comportamenti erano idonei e diretti a impedire l'attività istituzionale: tale valutazione è riservata al giudice di merito e solo le motivazioni manifestamente illogiche possono essere rimesse in dubbio in sede di legittimità.
- Anche se il giudizio di cassazione non accoglie i motivi sul merito, l'intervenuta prescrizione estingue i reati: è fondamentale calcolare termini, sospensioni e interruzioni per valutare il rischio di estinzione prima della decisione finale.
- Nelle impugnazioni è importante formulare censure coerenti con il materiale probatorio prodotto in primo grado e deviare chiaramente le questioni che si vogliono sottoporre alla Corte di legittimità; censure in parte rivalutative o fondate su elementi non devoluti al giudice di legittimità rischiano di essere dichiarate infondate.
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