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Sentenza

Sentenza del 09/08/2024 n. 22608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell’IVA assolta sui servizi di consulenza ricevuti da MPI nel 2015-2016 per realizzare un’operazione di leveraged buy out: Camfin e ChenCina avevano costituito MPI per acquisire una rilevante quota di Pirelli, e nel 2016 Pirelli aveva poi incorporato MPI mediante fusione inversa. MPI non aveva detratto l’IVA esposta dai fornitori italiani, mentre aveva applicato il reverse charge per i servizi di fornitori UE ed extra-UE. Dopo la fusione, Pirelli aveva chiesto il rimborso dell’IVA. L’Agenzia sosteneva che l’identificazione di MPI ai fini IVA la rendesse di per sé soggetto passivo e contestava quindi la decisione della CTR Lombardia, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso considerando MPI una holding statica. Pirelli, con ricorso incidentale condizionato, lamentava inoltre il mutamento delle ragioni poste dall’Ufficio a fondamento dei dinieghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di Pirelli. Ha chiarito che, nel merger leveraged buy out, la società veicolo può essere soggetto passivo IVA quando i servizi acquistati costituiscono spese preparatorie, obiettivamente dirette all’acquisizione e alla successiva fusione con la società target, e all’avvio o alla prosecuzione dell’attività economica di quest’ultima. La detrazione non richiede che la società veicolo abbia già effettuato operazioni attive prima della fusione, purché gli acquisti siano inerenti e strumentali all’attività economica imponibile. È stata quindi confermata la decisione favorevole a Pirelli. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 30.000 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Articoli 19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo, qualora correlata ad acquisti di beni e servizi che si accertino preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, è in linea di principio detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. D.P.R. n. 633 del 1972, qualora la società risultante dalla fusione con la società c.d. target sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell'imposta.

    L’IVA sui costi della società veicolo è detraibile se gli acquisti sono funzionali all’operazione e la società risultante dalla fusione è soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione.

  • Articolo 4, commi 2 e 5, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell'operazione ora in discorso un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La c.d. società veicolo (SPV) non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all'acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l'azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione.

    La società veicolo di un leveraged buy out non va automaticamente assimilata a una holding statica: la sua funzione preparatoria dell’acquisizione e della fusione può collocarla nell’esercizio di un’attività economica.

  • Articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è richiamata in relazione all’applicazione del reverse charge da parte di MPI per i servizi ricevuti da fornitori UE ed extra-UE; la sentenza non ne svolge una distinta interpretazione.

  • Articoli 43 e 44 della Direttiva 2006/112/CE

    La Corte esclude che la sola identificazione ai fini IVA renda automaticamente un soggetto passivo: rileva invece la natura economica dell’attività e, nel caso concreto, la funzione preparatoria dei servizi rispetto all’attività economica successiva alla fusione.

  • Articolo 19 del Regolamento (CE) n. 282/2011

    La norma è indicata nel motivo dell’Agenzia, ma non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • Articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale fondamento delle istanze di rimborso atipico presentate da Pirelli; la Corte non ne tratta autonomamente i presupposti.

Massime di principio

  • Nel leveraged buy out, la società veicolo non è necessariamente una holding statica: se è costituita per acquisire la società target, sostenere i relativi costi e realizzare una fusione preordinata, la sua attività può essere preparatoria all’attività economica successiva.
  • Per riconoscere la soggettività passiva IVA non basta la mera identificazione ai fini dell’imposta; occorre valutare in concreto la funzione degli acquisti e la loro destinazione a un’attività economica.
  • L’assenza di operazioni attive prima della fusione non esclude, da sola, la detrazione dell’IVA: i costi di avvio e gli atti preparatori possono essere inerenti all’attività economica futura.
  • La detrazione dei costi della società veicolo richiede che essi siano effettivamente e obiettivamente connessi all’operazione e che la società risultante dalla fusione sia soggetto passivo IVA e abbia diritto alla detrazione.

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