Cassazione Penale, Sentenza n. 26064/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata in un procedimento per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto l'istanza sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con estranei e non conviventi. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la mancanza, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che il metodo mafioso sarebbe stato desunto solo dalle dichiarazioni delle persone offese e dal contesto territoriale, e che la frase riferita nell'ordinanza non sarebbe stata di per sé sufficiente; dall'altro, ha contestato la motivazione sulle esigenze cautelari, richiamando l'incensuratezza, l'assenza di altri procedimenti e il tempo trascorso tra il fatto e la misura. Con memoria difensiva sono state ribadite le censure e richiamate dichiarazioni rese in sede difensiva da un coindagato, che escludevano la presenza del ricorrente al fatto, pur riconoscendone l'inutilizzabilità in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, parcellizzati e in parte perplessi, perché formulati in termini cumulativi e promiscuamente riferiti a vizi di motivazione senza una puntuale deduzione di violazione di legge. Nel merito, ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse offerto una motivazione ampia, coerente e non censurabile in sede di legittimità sia sulla gravità indiziaria, valorizzando le modalità della richiesta estorsiva, il contesto mafioso e le dichiarazioni convergenti delle persone offese e di altri soggetti, sia sulle esigenze cautelari, avendo espressamente considerato gli elementi difensivi e il tempo trascorso senza che ciò escludesse l'attualità del pericolo. La memoria difensiva non ha inciso sull'esito, anche perché fondata su documentazione prodotta solo in cassazione e non valutabile in questa sede. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
aggravante del metodo mafioso richiamata per qualificare la condotta estorsiva; la Corte ne conferma la configurabilità in presenza di una minaccia anche indiretta idonea a incutere timore nel contesto criminale di riferimento
i gravi indizi di colpevolezza sono censurabili in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
le esigenze cautelari sono oggetto di controllo di legittimità limitato ai vizi radicali della motivazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiamata la presunzione cautelare, che non esclude comunque la valutazione concreta degli elementi allegati dalla difesa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare il contenuto dei motivi riportati nel ricorso
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito, della credibilità delle fonti o della ricostruzione dei fatti, ma solo dedurre violazioni di legge o vizi motivazionali manifesti.
- La censura che cumuli in modo promiscuo mancanza, apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, senza distinguere chiaramente il vizio di legge da quello di motivazione, rende il motivo aspecifico e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- La minaccia costitutiva dell'estorsione può essere anche implicita o indiretta, purché, valutate le circostanze concrete e il contesto ambientale, sia idonea a coartare la volontà della vittima e a incutere timore.
- Il metodo mafioso può essere desunto non solo da formule intimidatorie esplicite, ma dal complesso delle modalità della condotta, dal contesto territoriale e dalla percezione di soggezione delle persone offese, quando tali dati risultino logicamente e unitariamente apprezzati dal giudice di merito.
- Il decorso del tempo tra il fatto e l'applicazione della misura non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari, specie ove il giudice abbia motivato sulla gravità del fatto e sulla persistenza del pericolo.
- In sede di legittimità non sono utilizzabili documenti nuovi se comportano un apprezzamento fattuale o se avrebbero dovuto essere già sottoposti al giudice di merito cautelare.
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