Cassazione Penale, Sentenza n. 49709/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.). Il ricorrente censura la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso l'applicazione della disciplina della continuazione, sostenendo che il provvedimento avrebbe motivato in modo apparente e non avrebbe adeguatamente spiegato perché la disomogeneità dei reati e la distanza temporale, alla luce degli accertamenti contenuti nelle sentenze esecutive, ostino alla qualificazione come reati continuati. Deduceva che i reati avrebbero colpito lo stesso bene giuridico (il patrimonio) o fossero stati strumentali tra loro, elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere considerati come indici di un disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito motivazione sintetica ma chiara, fondando il rigetto sulla disomogeneità dei beni giuridici tutelati e sulla notevole distanza temporale tra i fatti, due indicatori rilevanti ai fini dell'esclusione della continuazione (richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, Sez. U., n. 28659/2017). Il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli elementi fattuali presenti nelle sentenze che avrebbero potuto fungere da "collanti" tra i reati. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in relazione ai profili di colpa per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse assente a causa della disomogeneità dei beni giuridici lesi e della rilevante distanza temporale tra i fatti.
Norma richiamata in relazione all'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; il ricorrente ne ha denunciato l'erronea applicazione ma senza censure specifiche.
Consente la condanna alle spese e prevede la possibilità di infliggere una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione infondata o irrituale; sulla base di ciò la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.
C. Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, a supporto della misura sanzionatoria nei confronti del ricorrente.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata quale riferimento sugli indicatori per valutare l'unitarietà del disegno criminoso (omogeneità del bene giuridico, prossimità temporale, ecc.). La Corte ha ritenuto applicabili i principi ivi espressi per motivare il rigetto dell'istanza di continuazione.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario; elementi come l'omogeneità del bene giuridico protetto e la prossimità temporale sono indicatori centrali per valutare tale unità.
- La sola affermazione astratta dell'esistenza di un disegno unitario non è sufficiente: il richiedente deve indicare concretamente gli elementi fattuali (es. medesimo modus operandi, stessi soggetti attivi, vittime comuni, strumentalità o finalità unitaria) che colleghino i reati.
- Il giudice può motivare in maniera sintetica ma deve comunque mostrare la direzione argomentativa; ragioni chiare basate su indicatori consolidati dalla giurisprudenza sono adeguate a respingere l'istanza.
- Le impugnazioni generiche o prive di specificità rischiano l'inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale.
- In fase esecutiva, la valutazione della continuazione va fatta con riferimento agli accertamenti già compiuti nelle sentenze esecutive; chi propone l'unificazione deve quindi evidenziare nei dettagli come quegli accertamenti dimostrino il disegno criminoso unitario.
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