Cassazione Penale, Sentenza n. 33310/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, l'autorizzazione al rogito per la trascrizione del trasferimento di un box a Napoli (via San Domenico 11) ovvero, in subordine, l'ammissione al credito per la restituzione del prezzo di €75.000,00 già corrisposto; aveva inoltre chiesto l'ammissione al credito per la somma residua di €63.228,44. La Corte d'appello aveva ammesso solo il credito di €63.228,44 e lo aveva limitato alla massa dei beni di Luigi Simeoli, ritenendo che la richiesta fosse limitata a quella somma. Secondo la ricorrente la Corte omise di decidere sulla domanda principale (rogito o, in subordine, €75.000) e travisò la situazione rilevando erroneamente che il credito andasse limitato alla sola massa di Luigi Simeoli nonostante gli atti avessero indicato che l'obbligazione era assunta "in proprio o a mezzo di società collegate".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato, anche mediante esame degli atti processuali, che la ricostruzione fattuale corrisponde a quella prospettata dalla ricorrente e che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda principale relativa al trasferimento del box o, in subordine, sull'ammissione del credito per €75.000,00; ha altresì giudicato la motivazione carente e illogica nella parte in cui ha limitato l'ammissione del credito alla sola massa di Luigi Simeoli senza spiegare perché non ricadesse anche sulle masse delle società collegata (Sime costruzioni S.p.a. e altre). Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, lasciandola libera nelle determinazioni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2
Norma che disciplina l'ammissione dei crediti nell'ambito dei procedimenti di confisca e consente al terzo di chiedere l'inserimento nell'elenco dei creditori o di proporre domande relative ai diritti reali sui beni confiscati; la Corte ha utilizzato questa norma per valutare l'istanza di Villani.
codice di procedura penale, art. 666
Individua il giudice competente per le controversie relative al sequestro e alla gestione dei beni; la ricorrente aveva chiesto il provvedimento al giudice competente ai sensi di questa norma.
giurisprudenza: Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro (Rv. 220094)
Principio secondo cui il giudice di legittimità può consultare il 'fatto processuale' negli atti; la Corte di Cassazione ha richiamato questo orientamento per esaminare la situazione fattuale risultante dagli atti.
Massime di principio
- Il giudice che decide su un'istanza ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 159/2011 deve pronunciarsi su tutte le domande proposte dal terzo (es. autorizzazione al rogito o, in subordine, ammissione al credito); l'omessa decisione è motivo di annullamento.
- Se l'obbligazione è stata assunta "in proprio o a mezzo di società collegate", la valutazione sull'attribuzione del credito alle diverse masse patrimoniali confiscate richiede motivazione specifica: il credito può gravare su più masse se dagli atti emerge la responsabilità di più soggetti.
- La limitazione dell'ammissione del credito a una sola massa patrimoniale richiede una motivazione logica e riferita agli elementi contrattuali e societari; la mera affermazione senza spiegazione è insufficiente.
- In presenza di sequestri e confische, il trasferimento materiale del bene (consegna delle chiavi) non esclude la necessità di una pronuncia giudiziale sulla trascrizione/rogito quando il bene è compreso nelle misure patrimoniali: il giudice deve valutare la richiesta di subentro o la restituzione del prezzo.
- La corte di cassazione, nel controllo, può esaminare il 'fatto processuale' contenuto negli atti e rimandare la causa al giudice di merito quando rilevi omissioni di decisione o vizi di motivazione.
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