Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39982/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata con ricorso per violazione degli artt. 99 comma 2 e 106 comma 2 c.p. e 125 comma 3 c.p.p., denunciando che la Corte di appello aveva considerato ai fini della recidiva solo il decreto penale del GIP del 04.04.2013 ma aveva comunque valorizzato una precedente condanna (GUP 07.12.2011) che aveva avuto esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e che quindi avrebbe estinto gli effetti penali; inoltre lamentava omissione di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per l'aggravante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, in tema di recidiva facoltativa, la motivazione è adeguata se emerge che le condanne rappresentano una prosecuzione del medesimo processo delinquenziale. Ha verificato dagli atti che la condanna del 07.12.2011 era stata ridotta da indulto (ordinanza 09.08.2013) e che successivamente era stato disposto l'affidamento in prova sulla pena residua (ordinanza 18.03.2014). Poiché l'indulto non estingue gli effetti penali, le precedenti condanne potevano essere tenute conto ai fini della recidiva insieme alla sentenza del 04.04.2013; la Corte ha ritenuto che le condanne indicassero pericolosità e maggiore riprovevolezza, quindi l'applicazione della recidiva e la motivazione della Corte di appello sono state ritenute corrette. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile in quanto il ricorso riguardava solo l'esclusione della recidiva e non interessava la responsabilità civile o la quantificazione del danno.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p. comma 2

    Richiesta specifica motivazione sulla sussistenza o esclusione della recidiva; il giudice deve indicare se le precedenti condanne costituiscono significativa prosecuzione del medesimo processo delinquenziale

  • art. 106 c.p. comma 2

    Riferimento ai criteri per l'applicazione dell'aggravante per recidiva, la Corte ha valutato la maggiore riprovevolezza derivante dalle precedenti condanne

  • art. 125 c.p.p. comma 3

    Richieste di motivazione e limiti procedurali relativi all'impugnazione; il motivo sulle precedenti condanne è stato ritenuto ammissibile come specificazione di tema già dibattuto

  • art. 47 legge n. 347/1975

    Stabilisce il limite massimo della pena per poter ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale (pena detentiva non superiore a tre anni); la Corte ha rilevato che la pena originaria superava tale soglia, giustificando la valutazione delle condanne

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • In tema di recidiva facoltativa il giudice deve sempre dare motivazione specifica: è sufficiente che risulti, anche sinteticamente, che le precedenti condanne costituiscono prosecuzione significativa dello stesso percorso criminoso
  • L'indulto (condono parziale di pena) non estingue gli effetti penali della condanna: le condanne rimangono rilevabili ai fini della recidiva salvo estinzione sostanziale
  • L'affidamento in prova al servizio sociale è compatibile solo se la pena detentiva inflitta non supera tre anni; se la pena originaria è superiore, l'affidamento può riguardare la pena residua dopo eventuali riduzioni
  • Il giudice della legittimità può esaminare direttamente gli atti per valutare la fondatezza delle contestazioni di carattere processuale relative alla recidiva
  • La parte civile non ha interesse a impugnare un ricorso che concerne esclusivamente l'esclusione della recidiva, poiché ciò non incide sulla responsabilità civile o sulla quantificazione del danno
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.