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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7218/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, in riforma della condanna del Tribunale, aveva dichiarato d'ufficio "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione del reato (art. 590, comma 3, c.p.), sostenendo che la Corte di appello aveva emesso de plano la pronuncia predibattimentale senza il necessario contraddittorio e senza accertare l'evidente innocenza dell'imputata, violando l'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e applicando erroneamente l'art. 129 c.p.p.; in particolare la ricorrente ha indicato come elementi che avrebbero reso evidente la sua non responsabilità: incertezza sulla dinamica dell'incidente, possibile manomissione dei dispositivi di sicurezza o uso improprio imprevedibile della macchina e risultanze tecniche favorevoli (consulenza tecnica di parte).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sent. Iannelli) e l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 111/2022). Ha affermato che le sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione emesse de plano senza contraddittorio sono viziati da nullità assoluta, e che nondimeno il principio della prevalenza della causa estintiva non può valere quando l'operatività della prescrizione non sia pacifica o quando sussista l'ipotesi di evidente innocenza. Considerato l'orientamento e la necessità del contraddittorio anche in caso di prescrizione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Bologna per celebrare il giudizio nel rispetto del contraddittorio e per valutare le questioni nel merito.

Norme richiamate

  • art. 590, comma 3 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato ascritto all'imputata (lesioni personali colpose aggravate o equivalente a seconda del testo); indicata quale fatto-reato posto a fondamento del procedimento

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come causa di nullità relativa alle pronunce che pongono fine al processo senza il necessario contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la sentenza predibattimentale emessa de plano violi tale disposizione perché priva del contraddittorio tra le parti

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al limite della "evidente innocenza": il giudice può pronunciare il proscioglimento senza processo quando risulti in modo palese l'insussistenza dell'illecito; la ricorrente sosteneva che dagli atti emergesse tale evidenza, ma la Corte ha richiamato la necessità del contraddittorio per verificare tale situazione

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma interpretata precedentemente in senso restrittivo circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze predibattimentali; la Corte costituzionale (sent. n. 111/2022) l'ha dichiarata incostituzionale nella parte in cui impediva il ricorso per carenza di interesse

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale principio che tutela il diritto al giusto processo e il valore costituzionale del contraddittorio; la Corte ha rilevato che la pronuncia predibattimentale senza contraddittorio comprime tali garanzie

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in connessione con il diritto alla difesa e all'accesso alla tutela giurisdizionale, nel quadro della censura di illegittimità dell'atteggiamento predibattimentale

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello che dichiari la non procedibilità per prescrizione "de plano" senza aver instaurato il contraddittorio è viziata da nullità assoluta; il giudice d'appello deve comunque celebrare l'udienza e confrontarsi con le parti prima di emettere una pronuncia terminativa.
  • La prescrizione, pur essendo causa estintiva che può condurre a una pronuncia di non doversi procedere, non elimina l'obbligo del contraddittorio: il giudice deve verificare in udienza l'eventuale esistenza di elementi che rendano evidente l'innocenza o valutare la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale (n. 111/2022) non può più essere ritenuta priva di interesse la parte che impugni una sentenza predibattimentale per prescrizione: è ammesso il ricorso per cassazione e la Suprema Corte può annullare e disporre la rinnovazione del giudizio d'appello ove ricorrano i vizi procedurali.
  • Se dagli atti emerge 'evidente innocenza' in modo chiaro e non discutibile, il giudice può pronunciare il proscioglimento senza processo (art. 129 c.p.p.), ma tale valutazione richiede attenzione e, di norma, il confronto in udienza; gli avvocati dovrebbero chiedere espressamente l'udienza per opporre la pronuncia predibattimentale.
  • In presenza di pronunce predibattimentali dubbie, la via corretta è il ricorso contro la decisione e, se necessario, la richiesta di trasmissione e celebrazione dell'udienza di appello per assicurare il rispetto del contraddittorio e la completa valutazione delle prove.

Testo integrale

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