Cassazione Penale, Sentenza n. 6768/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su unico motivo che denunzia violazione di legge (art. 590 c.p.) e difetto di motivazione: il ricorrente sostiene errata valutazione dei fatti e mancanza di prova della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 c.p.p.; rileva che la presunta parte offesa non si è costituita parte civile, ha dichiarato di essere stata risarcita e non ha indicato i danni personali e all'auto; sostiene che testi e vittima non hanno chiarito la dinamica, che l'imputato procedeva a bassa velocità e quindi manca il nesso di causalità tra l'azione e i danni; invoca la presunzione di innocenza e il ragionevole dubbio, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché generico e basato su affermazioni meramente assertive: le censure non costituivano una critica giuridica argomentata ma un mero dissenso sugli elementi di fatto valutati. La Corte territoriale aveva ricostruito la dinamica basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, del teste De Micheli e sulle ammissioni dell'imputato; la motivazione, pur stringata, è stata ritenuta complessivamente sufficiente, congrua e non illogica. Quanto alla questione della prescrizione, la Corte ha osservato che non può rilevare cause di non punibilità (prescrizione) se non si è instaurato un valido rapporto processuale a causa dell'inammissibilità del ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa alle lesioni personali colpose; la Corte ricorda che il fatto contestato era lesioni colpose derivanti da violazione delle regole della circolazione stradale.
Norma sul principio dell'accertamento della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio"; il ricorrente invocava tale principio per chiedere l'annullamento, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito fosse sufficiente.
Norma che disciplina le cause di estinzione del reato e altre cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha osservato che, una volta dichiarato inammissibile il ricorso e non instauratosi un valido rapporto processuale, non possono essere rilevate cause di non punibilità come la prescrizione.
Prevede la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, l'imposizione di una sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente alle spese e a una somma di euro 3.000.
Giurisprudenza (Corte Costituzionale e Cassazione richiamate)
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/6/2000; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.; Sez. 6 n. 25807/2014; Sez. 2 n. 28848/2013; Sez. 4 n. 18641/2004
Raccolta di precedenti giurisprudenziali richiamati per affermare il principio che, in assenza di un valido rapporto processuale, non possono rilevare cause estintive come la prescrizione; inoltre tali precedenti supportano i principi sul sindacato di legittimità e sull'inammissibilità di impugnazioni generiche.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: le affermazioni meramente assertive o il semplice dissenso rispetto alla valutazione del merito sono causa di inammissibilità.
- La valutazione delle prove fatta dal giudice di merito (testimonianze, dichiarazioni della persona offesa, ammissioni dell'imputato) può essere ritenuta sufficiente anche se la motivazione è 'stringata', purché sia complessivamente congrua e non illogica.
- Il fatto che la persona offesa non si sia costituita parte civile o dichiari di essere stata risarcita non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'imputato.
- La presunzione di innocenza e il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' non impediscono che, in presenza di elementi probatori ritenuti affidabili dai giudici di merito, venga confermata la condanna; il ricorrente deve mostrare in che modo i giudici hanno errato in diritto o in logica probatoria.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non si instaura un valido rapporto processuale che possa dare rilevanza a cause estintive come la prescrizione; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle impugnazioni è utile contestare specificamente la motivazione e indicare quali prove, se valutate diversamente, avrebbero portato a diversa conclusione, evitando argomentazioni generiche.
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