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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29307/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, sostenendo in sostanza che la motivazione sulla recidiva fosse errata o insufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura del tutto aspecifica, perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, perché riferita all'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p. e non alla diversa questione della sussistenza della recidiva nel biennio, che sarebbe stata necessaria per la configurabilità dell'illecito penale secondo la prospettazione del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità determinata da colpa del ricorrente comporta tale conseguenza economica. Non vi è stata riforma nel merito della sentenza di appello, che resta ferma quanto alla responsabilità per il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La norma è richiamata in relazione alla recidiva; la Corte osserva che il motivo di ricorso concerneva l'applicazione della recidiva e non la questione della sua sussistenza nel biennio, necessaria per la configurabilità dell'illecito secondo la prospettazione difensiva.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamabile solo in via implicita dal tema della motivazione, ma non espressamente citato nel testo; non inserito.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che, quando l'inammissibilità del ricorso è riconducibile a colpa del ricorrente, ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non indica la correlazione tra le ragioni della sentenza e le censure proposte.
  • La deduzione di un vizio di motivazione deve essere specifica e mirata: non è sufficiente una critica astratta o meramente assertiva, specie se ignora le argomentazioni decisive del provvedimento impugnato.
  • Quando la doglianza attiene a un tema diverso da quello effettivamente deciso dalla sentenza impugnata, il motivo è aspecifico e non consente il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso determinata da colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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