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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25166/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per l'utilizzo, al fine di evadere imposte sui redditi e/o IVA, di fatture o altri documenti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che la condanna sarebbe stata basata su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, mentre la contestazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti; ha inoltre lamentato che, nel caso concreto, ai fini IVA avrebbe rilievo solo l'inesistenza oggettiva e soggettiva e che la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare perché egli fosse consapevole della natura soggettivamente inesistente delle ditte emittenti. Ha richiamato anche un'assoluzione resa in altro procedimento per una fattura analoga, deducendo che non fosse provata la conoscenza della natura di cartiera dell'emittente. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando l'assoluzione per fatti analoghi, l'incensuratezza tributaria e la giovane età. Con il terzo motivo ha sostenuto che, ove fossero state riconosciute le attenuanti generiche, le sanzioni accessorie avrebbero dovuto essere contenute nel minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la Corte d'appello aveva dato risposta puntuale ai rilievi difensivi. In particolare, ha ritenuto non sussistente alcun difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, poiché la difesa aveva effettivamente interloquito anche su fatture soggettivamente inesistenti. Ha inoltre considerato adeguata e non illogica la motivazione sulla consapevolezza dell'imputato, desunta dall'utilizzo di fatture relative a prestazioni già realizzate da tempo e dunque da soggetto diverso dall'emittente, sicché la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto corretto il richiamo all'assenza di elementi positivi e ha ribadito che lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. Il terzo motivo è stato giudicato generico e comunque assorbito dalla motivazione sulle attenuanti. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000

    integra il reato di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; la Corte ribadisce che la consapevolezza richiesta riguarda l'uso di fatture relative a prestazioni non provenienti dal reale esecutore.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente per ottenere la diminuente.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125

    la riforma dell'art. 62-bis ha rafforzato l'orientamento per cui l'incensuratezza non basta, da sola, a fondare le attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla consapevolezza dell'imputato che la prestazione indicata in fattura provenga da soggetto diverso dal reale esecutore, non essendo decisivo che l'emittente sia qualificabile come cartiera in senso stretto.
  • Non sussiste difetto di correlazione tra imputazione e sentenza quando il tema delle fatture soggettivamente inesistenti sia stato effettivamente affrontato nel contraddittorio difensivo e la decisione si mantenga nel perimetro fattuale contestato.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito o che si fondano su allegazioni meramente assertive e prive di decisività.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi di segno favorevole; l'incensuratezza, anche se totale, non è di per sé sufficiente a imporre la concessione della diminuente.
  • Una doglianza sulle sanzioni accessorie che non sia specificamente argomentata è inidonea a scalfire la motivazione della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieUtilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistentiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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