Cassazione Civile, Ordinanza n. 21059/2024 del 27/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da lavori di sbancamento eseguiti dal comune che avrebbero interrotto l'accesso a un fondo in comproprietà, rendendo impossibile coltivarlo e trarne reddito. Dopo una prima conciliazione giudiziale e un successivo giudizio per l'inadempimento degli obblighi di ripristino assunti dall'ente, si era formato un contenzioso sul solo danno maturato in un successivo arco temporale (aprile 2001 - 15 novembre 2005). Nel giudizio di rinvio la corte territoriale, invece di limitarsi a quantificare tale danno, ha ritenuto che il ricorrente potesse ottenere solo il 3/8 del pregiudizio, in quanto comproprietario per tale quota, e non l'intero importo. Il ricorso per cassazione censura tale decisione deducendo: violazione dei limiti del giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c.; violazione del giudicato e delle regole sulla legittimazione ad agire e sull'estensione soggettiva del diritto al risarcimento; nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del principio secondo cui ciascun comproprietario può agire per la tutela della cosa comune anche senza il consenso degli altri; violazione dei limiti del giudizio rescindente per avere la corte d'appello introdotto una questione nuova, cioè la liquidazione pro quota del danno.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Rileva che il giudizio di rinvio era delimitato al solo tema della quantificazione del danno relativo al periodo aprile 2001 - 15 novembre 2005 e che la corte d'appello ha illegittimamente introdotto una questione nuova, non oggetto del rinvio né superabile per effetto di preclusioni, ossia la pretesa legittimazione del ricorrente solo pro quota. La questione della legittimazione del singolo comproprietario a chiedere l'intero danno era, peraltro, già coperta da giudicato implicito ed è comunque conforme al principio per cui ciascun contitolare può agire per il risarcimento dell'intero danno arrecato al fondo comune. La sentenza impugnata viene dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito condannando il comune a pagare l'intero importo di euro 64.696,00, oltre interessi legali dal 6.6.2020 al saldo. Le spese di tutti i gradi sono poste a carico del comune.
Norme richiamate
il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto e ai necessari presupposti di fatto fissati dalla Cassazione; non può ampliare il thema decidendum né esaminare questioni nuove o coperte da giudicato implicito.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei limiti del processo e della domanda.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio.
richiamato dal ricorrente in relazione al litisconsorzio; la Corte ribadisce invece che non vi è litisconsorzio necessario tra comproprietari per la domanda risarcitoria verso il terzo.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a fondamento della nullità denunciata.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la corte territoriale abbia pronunciato su una questione nuova e diversa da quella devoluta.
richiamato dal ricorrente nel denunciare l'introduzione di un tema non contestato in causa.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato sostanziale e l'impossibilità di riesaminare la legittimazione già coperta da giudicato implicito.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la cognizione del giudice è rigidamente circoscritta al tema devoluto dalla sentenza di cassazione: è vietato introdurre questioni nuove o riesaminare profili già coperti da giudicato implicito, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- In una domanda risarcitoria, se il petitum originario è stato espressamente limitato al danno già verificatosi, il giudizio successivo può riguardare il danno maturato dopo quel momento; il principio di infrazionabilità del credito non impedisce tale distinzione quando la domanda iniziale non era proposta per l'intero arco di pregiudizio.
- In caso di danni arrecati da terzi a un fondo in comproprietà, ciascun comproprietario è legittimato ad agire per il risarcimento dell'intero danno subito dal bene comune, senza litisconsorzio necessario con gli altri contitolari, in forza della rappresentanza reciproca e della comunione di interessi.
- Quando la quantificazione del danno è già stata accertata nei precedenti gradi e non è stata specificamente contestata nel giudizio di rinvio, il giudice di rinvio può limitarsi a recepirla e non può ridurla in base a una nuova qualificazione soggettiva della legittimazione attiva non devoluta dal rinvio stesso.
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