Cassazione Penale, Sentenza n. 28804/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che, in secondo grado, aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado anche censurando l'entità della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale. Solo con motivi aggiunti in appello ha poi chiesto la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, sostenendo che al momento della decisione di primo grado era detenuto e privo di un domicilio idoneo, mentre successivamente aveva reperito un domicilio adeguato. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile tale richiesta, ritenendo che la domanda dovesse essere formulata dinanzi al giudice davanti al quale il processo pendeva al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e che non fosse applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 95 del medesimo decreto, poiché l'appello era stato proposto dopo l'entrata in vigore della norma. Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge, sostenendo che la richiesta di pena sostitutiva era ammissibile come sviluppo di uno specifico motivo di gravame relativo alla pena, già proposto con l'atto di appello e tempestivamente integrato con motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che, per i giudizi di appello instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, non opera la disciplina transitoria invocata dalla Corte territoriale; trova invece applicazione l'art. 598-bis c.p.p., che richiama il principio devolutivo dell'art. 597 c.p.p. Ne consegue che l'applicazione delle sanzioni sostitutive non è rilevabile d'ufficio e deve essere chiesta con specifico motivo di gravame. Tuttavia, una richiesta di sostituzione della pena formulata con motivi nuovi è ammissibile se si collega a un motivo originario di appello già investito del punto relativo alla pena. Nel caso concreto, poiché l'atto di appello conteneva uno specifico motivo sull'entità della pena, la domanda di detenzione domiciliare proposta con motivi aggiunti costituiva uno sviluppo di quel motivo ed era quindi ammissibile. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della sostituzione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
La disciplina transitoria non è applicabile al caso, perché l'appello era stato proposto dopo l'entrata in vigore della norma; la Corte di cassazione censura l'uso di tale disposizione come ragione di inammissibilità.
Nel giudizio di appello, la norma fa salva l'applicazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p.; la sostituzione della pena non può essere decisa d'ufficio e deve essere devoluta con specifico motivo di gravame.
Il principio devolutivo limita il thema decidendum dell'appello; la sostituzione della pena non rientra tra le eccezioni che consentono un intervento officioso del giudice di appello.
I motivi nuovi devono riguardare capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di impugnazione.
L'introduzione delle pene sostitutive ha incluso espressamente tali sanzioni nel sistema generale delle pene; esse sono qualificate come vere e proprie pene, pur non edittali.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la domanda di applicazione di una pena sostitutiva non può essere decisa d'ufficio, ma richiede una devoluzione specifica del punto relativo al trattamento sanzionatorio.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva può essere proposta con motivi nuovi solo se si collega a un motivo originario di appello che abbia già investito il capo o il punto relativo alla pena.
- Non è sufficiente una doglianza generica sul trattamento sanzionatorio: occorrono censure specifiche sulla determinazione della pena affinché la successiva istanza di pena sostitutiva sia ammissibile come sviluppo del gravame.
- Quando l'atto di appello contesta in modo specifico l'entità della pena, la successiva domanda di pena sostitutiva formulata nei motivi aggiunti rientra nel perimetro del devoluto e non può essere dichiarata inammissibile solo per la mancata proposizione con l'atto originario.
- Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono trattate come vere e proprie pene, sicché la relativa richiesta si colloca nel medesimo punto della decisione concernente la pena principale.
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