Cassazione Civile, Ordinanza n. 30270/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso principale, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale degli eredi della parte attrice originaria, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso incidentale e il ricorso incidentale delle altre parti, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria: il coniuge del de cuius aveva agito in riduzione per ottenere la reintegrazione della quota di legittima, sostenendo che il testamento pubblico le avesse attribuito solo un usufrutto generale in luogo della legittima e che, perciò, le disposizioni testamentarie in favore degli altri chiamati dovessero essere ridotte proporzionalmente. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, accertando la lesione della legittima e liquidandone l’importo in denaro, ma aveva dichiarato improponibile la divisione dei beni per difetto della documentazione ipocatastale. In appello, una delle parti soccombenti ha dedotto che l’attrice si era costituita tardivamente oltre il termine di dieci giorni dall’ultima notifica dell’atto di citazione e che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto cancellare la causa dal ruolo ai sensi degli artt. 165 e 171 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. Gli eredi dell’attrice hanno invece proposto ricorso incidentale lamentando che l’appello autonomamente proposto da altri soccombenti fosse inammissibile perché, essendo successivo al primo gravame, avrebbe dovuto essere proposto come appello incidentale nel termine di cui all’art. 343 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale sulla tardiva costituzione dell’attrice, ma ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale degli eredi dell’attrice, ravvisando l’inammissibilità dell’appello autonomo successivo e la necessità della sua conversione in appello incidentale, comunque tardivo.
Norme richiamate
Il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione quando i convenuti sono più di uno; la sua violazione rende tardiva la costituzione dell'attore, ma non basta da sola a imporre la cancellazione della causa dal ruolo se vi è stata tempestiva costituzione di almeno un convenuto.
La tempestiva costituzione del convenuto si valuta nel termine previsto per la comparizione; la presenza di almeno un convenuto tempestivamente costituito impedisce la quiescenza del processo.
La cancellazione della causa dal ruolo è dovuta solo se nessuna parte si è costituita tempestivamente; se uno dei convenuti si è costituito nei termini, l'attore può costituirsi successivamente e il processo può proseguire.
Richiamato quale norma collegata alle conseguenze della mancata tempestiva costituzione delle parti e alla possibile quiescenza del processo.
L'impugnazione successiva alla prima assume natura incidentale, anche se proposta formalmente come autonoma, quando il rapporto processuale di impugnazione è già stato instaurato da altra parte.
L'appello incidentale deve essere proposto nel termine previsto per la costituzione dell'appellato; la conversione dell'appello autonomo in incidentale è possibile solo se il gravame è tempestivo rispetto a tale termine.
La statuizione sulle spese è travolta dalla cassazione della sentenza impugnata nel capo accolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso principale, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando l'atto di citazione è rivolto a più convenuti, la tardività della costituzione dell'attore va valutata rispetto alla prima notificazione, ma la sanzione processuale della cancellazione della causa dal ruolo non opera se almeno uno dei convenuti si è costituito tempestivamente.
- Nel giudizio con pluralità di convenuti, la costituzione tempestiva di uno solo di essi è sufficiente a mantenere in vita il rapporto processuale e a consentire la costituzione successiva dell'attore entro la prima udienza.
- In appello, ogni impugnazione successiva alla prima proposta da una parte soccombente assume natura incidentale; se è proposta autonomamente, può essere conservata solo mediante conversione in appello incidentale e purché sia tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 343 c.p.c.
- La mancata osservanza del termine per l'appello incidentale comporta l'inammissibilità del gravame successivo, anche se esso è stato formalmente introdotto come appello principale.
- La cassazione della sentenza nel capo decisivo travolge le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese di lite.
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