Cassazione Civile, Ordinanza n. 17957/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2007 emesso a seguito di accesso presso i locali di una società, nel corso del quale i verificatori avevano riscontrato l’assenza di beni ammortizzabili e di merci/rimanenze finali per le quali era stata detratta IVA sugli acquisti. L’Ufficio ha quindi recuperato a tassazione il valore dei beni non rinvenuti, ritenendoli ceduti senza fattura, e ha contestato anche l’autoconsumo dei beni strumentali. I contribuenti hanno impugnato l’atto e la decisione di merito li ha accolti ritenendo superata la presunzione di cessione ex art. 53 d.P.R. n. 633/1972 sulla base di documenti che attestavano un allagamento avvenuto nel 2008, con verbale dei Vigili del Fuoco e perizia giurata, dunque valorizzando un evento successivo e la conseguente distruzione dei beni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato con gli artt. 53 e 2, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva attribuito valore decisivo a una prova inconferente perché riferita a un allagamento successivo all’anno d’imposta e successivo anche all’accesso, senza un elenco dettagliato dei beni asseritamente distrutti e senza adeguato raffronto con i beni analiticamente indicati nel PVC; quanto ai beni strumentali e alle rimanenze, l’Ufficio ha inoltre contestato la mancata prova della cessione o della giustificazione contabile nonostante l’invito documentale.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi al medesimo atto impositivo; ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia e ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione dei fatti e delle prove conformemente al principio affermato. La Corte ha stabilito che la presunzione di cessione dei beni mancanti, quando la mancanza sia stata constatata in sede di accesso ed attestata in un PVC dotato di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., non può essere superata da un evento distruttivo verificatosi successivamente e in un diverso periodo d’imposta. È stato inoltre escluso che potesse trarsi argomento decisivo dal mancato sopralluogo in altri locali non ufficialmente indicati come sedi dell’impresa. Le eccezioni riproposte nel controricorso non sono state esaminate in questa sede perché inammissibili.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte richiama il criterio di riparto dell’onere della prova, rilevando che il giudice di merito ha errato nel ritenere assolto dal contribuente l’onere di superare la presunzione di cessione con prova non idonea e inconferente.
art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972
"Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività..."
La presunzione legale di cessione dei beni mancanti opera quando i beni non si trovano nei luoghi dell’attività; può essere superata solo con prova contraria idonea nei limiti previsti dalla norma.
art. 2, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato quale base della presunzione di destinazione all’autoconsumo dei beni strumentali; la Corte afferma che, nel caso concreto, la presunzione non poteva essere esclusa sulla sola base di un evento successivo alla constatazione della mancanza.
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 441 del 1997
È richiamato dalla decisione di merito come disciplina del superamento della presunzione di cessione in caso di smarrimento per caso fortuito tramite documentazione di un organo pubblico o dichiarazione sostitutiva.
Il PVC redatto dai verificatori è considerato atto dotato di efficacia probatoria privilegiata per i fatti direttamente accertati dal pubblico ufficiale.
art. 39 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nel testo dell’art. 53 in relazione alla documentazione che deve risultare per la consegna dei beni a terzi.
art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nel testo dell’art. 53 come disposizione sulla quale devono risultare le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi.
art. 81 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nel testo dell’art. 53 quanto agli adempimenti dichiarativi relativi a dipendenze, stabilimenti, negozi e depositi.
Massime di principio
- In tema di IVA, la presunzione legale di cessione dei beni mancanti nei luoghi dell’impresa opera quando la mancanza sia stata constatata dagli organi verificatori e risultante da un PVC assistito da fede privilegiata per i fatti direttamente percepiti.
- La prova contraria idonea a superare la presunzione di cessione deve essere coerente con il momento in cui la mancanza è stata accertata e non può fondarsi, di regola, su un evento distruttivo sopravvenuto in un periodo d’imposta successivo.
- Il giudice di merito deve confrontare in modo puntuale la documentazione prodotta dal contribuente con l’elenco analitico dei beni contestati, non essendo sufficiente una valutazione generica o apodittica della prova.
- L’eventuale esistenza di altri locali o sedi non ufficialmente risultanti non può, da sola, neutralizzare la presunzione quando l’accesso sia stato eseguito nei luoghi fiscalmente rilevanti e la mancanza dei beni sia stata già accertata.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice di merito attribuisce l’esito della controversia a un errato criterio di distribuzione dell’onere probatorio o reputa provata una circostanza senza una prova specifica e pertinente.
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