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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01235/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori avevano agito contro la società datrice sostenendo che questa, in base a un accordo aziendale del 2003, aveva omesso di fissare per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi individuali necessari per maturare la retribuzione/premio di risultato. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e respinto le pretese risarcitorie da perdita di chance. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per asserito travisamento della causa petendi e della domanda; violazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale richiesto una prova ulteriore rispetto all'inadempimento datoriale, cioè la dimostrazione dei presumibili obiettivi; omesso esame di fatti decisivi e cattiva valutazione degli indizi; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto per avere escluso valore presuntivo al mantenimento dell'incarico di posizione dopo il biennio contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente costruite come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha inoltre ribadito che, per una domanda di danno da perdita di chance collegata alla mancata assegnazione di obiettivi, non basta allegare l'inadempimento datoriale, ma occorre dedurre e provare elementi concreti idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di conseguire il risultato sperato (modalità di lavoro, incarico svolto, caratteristiche e capacità professionali). Poiché tali allegazioni mancavano e la relativa valutazione è insindacabile in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che le doglianze non cogliessero reali violazioni di norme processuali o sostanziali, ma sollecitassero una diversa lettura della domanda, dell'accordo aziendale e delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre confermato che mancava l'allegazione di fatti essenziali per dimostrare la concreta chance di conseguire il premio di risultato in caso di assegnazione degli obiettivi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è configurabile senza indicare specificamente gli atti processuali e non ricorre per il solo mancato esame di questioni processuali o per decisione implicita di questioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola del contraddittorio probatorio; non quando valuti diversamente le prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è censurabile in cassazione la semplice diversa ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere la responsabilità datoriale da inadempimento, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione era incentrata sulla prova della chance perduta.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa risarcitoria, ma la Corte ritiene decisiva la mancata allegazione/prova del danno-conseguenza come perdita di chance concreta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice assegna l'onere a parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito quanto a selezione dei fatti noti e inferenza del fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della concordanza, gravità e precisione degli indizi è attività riservata al merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza non può risolversi in una critica alla motivazione o alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare vere violazioni di legge, non per chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale deve essere specificamente descritto e non può essere usato per veicolare censure di merito mascherate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame è censurabile solo nei limiti rigorosi indicati dalle Sezioni Unite e richiede un fatto decisivo effettivamente trascurato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti analoghi della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, 3, 5 e 7 dell'Accordo aziendale sottoscritto il 22/1/2003

    Invocati dai ricorrenti come fonte dell'obbligo datoriale di fissare gli obiettivi individuali e dei presupposti della retribuzione di risultato; la Corte non rivede l'interpretazione data dal merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto, delle prove o delle presunzioni, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Per dedurre il danno da perdita di chance non basta allegare l'inadempimento del debitore o del datore di lavoro: occorre allegare e provare elementi concreti che rendano attendibile l'effettiva possibilità di conseguire il vantaggio perduto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o il rifiuto di applicare la regola del giudizio sulle prove dedotte; non ricorre per la mera preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La valutazione delle presunzioni semplici richiede un giudizio complessivo sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, giudizio insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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