Ordinanza n. 1503/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Casavatore n. -OMISSIS-del 30.04.2026, notificata in pari data ed avente ad oggetto “Revoca parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990 della Determinazione n. -OMISSIS-del 23.12.2025 (R.G. n. 1351 del 31.12.2025), ed esclusione del -OMISSIS- dalla partecipazione ai Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista Annualità 2026”; b) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comitato di controllo per i Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista, con il quale è stato disposto di revocare la Determinazione n. -OMISSIS-del 23.12.2025 del Responsabile di Area AA.GG.-S.P. (R.G. n. 1351 del 31.12.2025), limitatamente all’autorizzazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Festeggiamenti in Onore del Santo Patrono, all’allestimento dei Gigli in occasione della Festa Patronale anno 2026, rilasciata in favore del -OMISSIS- e di dover escludere il -OMISSIS- dalla partecipazione alla Festa Patronale 2026, di cui alla domanda di allestimento del Giglio prot. n. 38058 dell’11.08.2025; c) del verbale n. 3 del 30.04.2026 del Comitato di controllo per i Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista, con il quale veniva rilevato che il -OMISSIS- fosse privo di tutti i requisiti previsti dal Protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Casavatore ed il Comitato generale della locale Festa dei Gigli per essere autorizzato all’allestimento del Giglio; d) di tutti i verbali, le note e le comunicazioni, ancorché di contenuto sconosciuto, fra il Comune di Casavatore e il -OMISSIS- lesivi per la posizione del ricorrente; e) di tutti i verbali, le note e le comunicazioni, ancorché di contenuto sconosciuto, inviate al Comune di Casavatore e/o il -OMISSIS- con le quali viene ipotizzato che il -OMISSIS-della -OMISSIS--OMISSIS- abbia ingerenze con organizzazioni criminali; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente, in qualità di Presidente del -OMISSIS-, al rilascio, in suo favore, dell’autorizzazione alla partecipazione alla Ballata del Giglio di Casavatore che si terrà in data 12.07.2026 con il Comitato rionale-OMISSIS- di cui è Presidente, per il rione “-OMISSIS-” e di tutte le determine consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca parziale in autotutela dell’autorizzazione all’allestimento dei Gigli e partecipazione ai festeggiamenti patronali 2026, con contestuale esclusione del comitato ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di revoca parziale, il provvedimento e il verbale del Comitato di controllo, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendo anche la declaratoria del diritto al rilascio dell’autorizzazione alla partecipazione alla Ballata del Giglio. La revoca si fondava sull’emersione di elementi ritenuti indicativi della non integrità morale del soggetto esecutore delle attività, prescelto dal comitato, e del rischio di infiltrazione criminale. Il ricorrente sosteneva, in particolare, l’estraneità del soggetto rispetto agli episodi considerati dall’amministrazione e valorizzava la circostanza che una persona coinvolta in uno di tali episodi non fosse componente dei comitati. Il giudice ha inoltre rilevato che, nella domanda di allestimento del Giglio, il rappresentante del comitato aveva accettato senza riserve lo Statuto dei festeggiamenti e il Protocollo d’intesa del 9 febbraio 2015, senza poi adempiere agli obblighi di vigilanza e informazione previsti da tali atti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un apprezzabile fumus boni iuris in relazione alla dedotta estraneità del soggetto esecutore rispetto agli episodi dai quali era stato inferito il rischio di infiltrazione criminale. La circostanza che la persona coinvolta in uno degli episodi non fosse formalmente componente dei comitati è stata giudicata irrilevante, essendo sufficiente il suo coinvolgimento anche ad altro titolo nelle attività dell’ente. Il Collegio ha altresì valorizzato l’accettazione dello Statuto e del Protocollo d’intesa da parte del ricorrente e l’inadempimento degli obblighi di vigilanza e informazione ivi previsti. Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico è stato ritenuto prevalente rispetto al pregiudizio meramente patrimoniale dedotto dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Revoca parziale in autotutela
La norma è richiamata quale base giuridica della revoca parziale dell’autorizzazione; l’ordinanza cautelare non esamina in via definitiva tutti i presupposti dell’esercizio del potere di revoca.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha respinto l’istanza per insufficienza del fumus boni iuris e prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dedotta estraneità formale di una persona coinvolta in episodi indicativi di rischio criminale rispetto agli organi statutari di un ente non esclude il rilievo del suo coinvolgimento sostanziale o a diverso titolo nelle attività dell’ente, ai fini della valutazione del fumus boni iuris.
- Quando il soggetto interessato abbia accettato lo statuto e il protocollo che disciplinano un’attività autorizzata, la mancata osservanza degli obblighi di vigilanza e informazione previsti da tali atti può essere valorizzata, in sede cautelare, a sostegno della legittimità dell’esclusione o della revoca dell’autorizzazione.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico può prevalere sul pregiudizio meramente patrimoniale derivante dalla revoca dell’autorizzazione a partecipare a una manifestazione pubblica, quando la partecipazione sia ritenuta idonea a esporre a rischio tali interessi.
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