Cassazione Penale, Sentenza n. 6237/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per reati relativi al traffico di armi (art.81 cpv, 110 c.p. e artt. 1, 4, 7 L. 895/1967 e art. 110 c.p. e art. 2 e 7 L. 895/1967). La difesa ha dedotto: carenza di gravi indizi di colpevolezza (sostenendo che le intercettazioni erano state valutate parzialmente e che non risultava la concreta disponibilità delle armi), errore nella qualificazione giuridica poiché le condotte sarebbero al più trattative non consumate (tentativo), mancanza degli elementi soggettivi e fattuali per le imputazioni contestate e insussistenza delle esigenze cautelari che giustificassero la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica: dagli stralci delle conversazioni intercettate emergevano riferimenti chiari a una pistola, al prezzo e alle modalità di scambio, idonei a configurare gravi indizi. Sulla qualificazione giuridica la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 1 L. 895/1967 sanziona anche l'azione di "porre in vendita" o "cedere" e che trattative serie e affidabili possono integrare la fattispecie anche senza la materiale consegna dell'arma. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate in rapporto alla personalità dell'indagato, ai collegamenti con soggetti inseriti nel traffico illegale e alle modalità della condotta. Il rigetto è stato poi accompagnato dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disciplinante armi)
L'art. 1 e gli artt. collegati sanzionano fabbricazione, introduzione, "porre in vendita" e cessione di armi; la giurisprudenza citata e la Corte interpretano che "porre in vendita"/"cedere" includono trattative serie e affidabili, per cui la fattispecie si consuma anche in assenza della materiale consegna dell'arma.
Richiamato in ordine al concorso di persone nel reato; rilevante per l'imputazione della partecipazione nella condotta criminosa.
Orientamenti di legittimità sulla sindacabilità delle misure cautelari
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020 e altri precedenti richiamati
In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti né può sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito; il ricorso in cassazione è ammissibile solo se si evidenziano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Trattative serie e affidabili per la vendita o cessione di armi possono integrare il reato previsto dalla L. 895/1967 anche senza la materiale consegna dell'arma: non è necessario il mero perfezionamento traslativo del bene.
- In impugnazioni avverso misure cautelari la Cassazione controlla la congruità, la logicità e l'efficacia della motivazione del giudice di merito, non la valutazione dei fatti; per avere successo occorre indicare violazioni normative specifiche o manifesta illogicità.
- Conversazioni intercettate che contengono riferimenti espliciti a prezzo, tipo di arma e modalità operative possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità è utile evidenziare contraddizioni formali nella motivazione del giudice di merito o errori logico-giuridici puntuali, non una generica richiesta di rivalutazione dei fatti.
- La valutazione delle esigenze cautelari prende in considerazione la personalità dell'indagato, i suoi legami con ambienti criminali e le modalità della condotta; tali elementi, se adeguatamente motivati, giustificano misure restrittive anche quando manchi la prova della materiale disponibilità delle armi.
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