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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18332/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato di cui all'art. 612, comma 1, c.p., per remissione della querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione da parte dell'imputato. Tale remissione e accettazione risultano dal verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 20/12/2023 dai Carabinieri della Stazione di Chiavari e sottoscritto dai procuratori speciali dell'imputato e della parte offesa. Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/09/2023, che aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna originaria (reati contestati: artt. 660 c.p. e 612 c.p.), escludendo l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 e dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 660 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'introduzione in sede di cassazione della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, purché rituale e accettata. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato previsto dall'art. 612 c.p. è estinto per remissione di querela. La Corte ha inoltre disposto che, in assenza di deroga pattizia, le spese processuali sono a carico del querelato, in base all'art. 340 c.p.p.; ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. La Cassazione ha escluso che nella decisione impugnata emergano elementi tali da integrare prova evidente di innocenza o insussistenza incontrovertibile del fatto, ragion per cui ha limitato la pronuncia all'estinzione per remissione.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Rilevato come reato procedibile a querela, la remissione della querela, con accettazione rituale da parte dell'imputato, determina l'estinzione del reato ai fini penali quando non vi siano deroghe pattizie o altri ostacoli alla estinzione.

  • art. 660 cod. pen.

    Nella vicenda la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione del reato previsto dall'art. 660 c.p. per intervenuta prescrizione; la Cassazione non ha modificato tale valutazione nel provvedimento oggetto di annullamento relativo all'art. 612.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono poste a carico del querelato che vede estinguersi il reato per remissione della querela, secondo la disciplina prevista dall'art. 340 c.p.p.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011)

    Principio consolidato secondo cui è ammissibile, anche in Cassazione, introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, purché sia stata effettuata e accettata in modo rituale; tale remissione può determinare l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se rituale e accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela (salvo patti o condizioni contrarie) e può essere efficacemente prodotta anche in sede di impugnazione, inclusa la Cassazione, se è intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per il gravame.
  • Per essere efficace la remissione deve risultare da atto formale e documentato (verbale o scrittura) e deve contenere l'accettazione dell'imputato: la sottoscrizione delle parti o dei loro procuratori speciali e la registrazione da parte delle autorità competenti rafforzano la ritualità dell'atto.
  • L'estinzione per remissione non equivale a prova di innocenza o alla dichiarazione di insussistenza del fatto; la Corte può annullare la sentenza solo nella misura in cui il reato è estinto e senza entrare nel merito della responsabilità se non emergono elementi di prova evidente dell'innocenza.
  • La remissione della querela non incide sulle questioni di prescrizione già correttamente dichiarate: prescrizione e remissione sono istituti distinti che possono concorrere in diversa misura alla estinzione del reato.
  • In assenza di patti contrari, le spese processuali sono poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione della querela, conformemente all'art. 340 c.p.p.; è quindi opportuno verificare eventuali accordi tra le parti che dispongano diversamente.
  • Prima di fare affidamento sulla remissione in una strategia difensiva, accertarsi della tipologia di reato (procedibilità a querela vs. procedibilità d'ufficio), dei tempi di intervenuta remissione rispetto ai termini di impugnazione e della correttezza formale dell'atto di remissione/accettazione.

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