Cassazione Penale, Ordinanza n. 31632/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., contestando l'affermazione di responsabilità e quindi la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in sostanza, a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e immune da vizi logici, sia sulla responsabilità sia sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, giustificato dai plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rilettura del compendio probatorio e dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità, essendo la motivazione di merito sorretta da corretti criteri inferenziali e coerente con le risultanze probatorie. Quanto al secondo motivo, ha reputato congrua la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando i precedenti dell'imputato e affermando che in cassazione non è ammessa una diversa valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio se non in caso di arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come base del reato patrimoniale contestato; la sentenza non ne sviluppa la portata astratta, ma lo richiama quale norma incriminatrice applicata nei giudizi di merito.
Richiamato quale circostanza aggravante del furto contestato e ritenuto in sentenza di merito.
Evocato dalla difesa per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una rilettura del fatto e delle prove in sede di legittimità.
"la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato"
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando i precedenti penali dell'imputato e gli altri elementi di maggiore rilievo ostativi, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
Norma implicita nel dispositivo di inammissibilità, applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e il riesame autonomo del compendio probatorio, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando si risolve nella proposta di una ricostruzione alternativa e ritenuta più plausibile dei fatti rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato, quando essi siano ritenuti elementi ostativi di preponderante rilevanza.
- La valutazione della congruità della pena non può essere oggetto di una nuova e libera revisione in cassazione, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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