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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31259/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'aggressione avvenuta a Taranto il 20 dicembre 2025 ai danni di una persona offesa, colpita in due fasi da più soggetti: prima con pugni e calci, poi, dopo il ritorno di un gruppo più numeroso, con ulteriori percosse e fendenti di coltello, uno dei quali al torace posteriore destro, con lesione polmonare astrattamente idonea a cagionare la morte. Nei confronti del ricorrente era stata applicata e poi confermata dal Tribunale del riesame la custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio in concorso. Con il ricorso per cassazione la difesa ha contestato: 1) la configurabilità del concorso e dell'elemento soggettivo, sostenendo che il ricorrente sarebbe intervenuto solo per sottrarre la persona offesa all'aggressione, con condotta breve e non coordinata, e che il video di sorveglianza sarebbe stato travisato; 2) la sussistenza delle esigenze cautelari, negando il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, valorizzando giovinezza, incensuratezza e mancanza di elementi concreti; 3) l'adeguatezza della custodia in carcere, ritenendo non motivata l'inidoneità di misure meno afflittive, anche con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero sostanzialmente fattuali e confutative della ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, senza evidenziare vere violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che il sindacato di legittimità in materia cautelare non consente una nuova valutazione del compendio indiziario. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con ordine alla cancelleria per gli adempimenti di rito e l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma che disciplina il riesame cautelare, già utilizzato per confermare la misura

  • art. 274 c.p.p.

    norma sulle esigenze cautelari; la Corte ritiene corretta la valutazione di pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    limita il controllo di legittimità alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non consentendo una rilettura del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 56 c.p.

    richiamato dal ricorso come norma sul tentativo, in relazione al tentato omicidio contestato

  • art. 110 c.p.

    richiamato dal ricorso come norma sul concorso di persone nel reato

  • art. 575 c.p.

    richiamato dal ricorso come norma incriminatrice dell'omicidio volontario, in forma tentata nel caso concreto

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova valutazione delle prove o del compendio indiziario.
  • Le doglianze che si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze investigative rispetto a quella del giudice del riesame sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Il concorso nel tentato omicidio può essere desunto non solo dalla presenza sul luogo del fatto, ma da una condotta concretamente inserita nella dinamica aggressiva e funzionale alla prosecuzione dell'azione violenta, anche in chiave di agevolazione del colpo letale.
  • L'animus necandi può essere inferito dalle modalità dell'azione, dall'uso di armi da taglio, dalla reiterazione dei colpi, dalla zona del corpo attinta, dall'intensità della violenza e dal contesto complessivo dell'aggressione.
  • Ai fini delle esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio può fondarsi anche sulla necessità di preservare la genuinità dell'intero compendio investigativo ancora in formazione, non solo di una singola prova già acquisita.
  • La custodia in carcere può essere ritenuta necessaria quando la gravità concreta del fatto e le modalità della partecipazione rendano inadeguate misure meno afflittive, inclusi gli arresti domiciliari con controllo elettronico, se queste non neutralizzano il rischio di contatti o pressioni sulle fonti dichiarative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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