Cassazione Penale, Sentenza n. 9673/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava l'ordinanza con tre motivi principali: 1) insufficiente motivazione e errata applicazione della norma in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 poichè le piante erano coltivate in un terreno e in un casolare che non appartenevano agli indagati e la sola presenza dei bidoni d'acqua non sarebbe prova della loro responsabilità; inoltre si eccepiva l'assenza di accertamento sul principio attivo delle piante e la presunta destinazione a terzi dello stupefacente; 2) mancanza di gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 337 c.p., perché il ricorrente si sarebbe solo limitato a inveire contro gli operanti senza ostruire materialmente le operazioni; 3) vizio della motivazione sulle esigenze cautelari, ritenute fondate su mere formule e senza collegamento tra i precedenti e l'attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale: le 44 piante di marijuana, alte tra 50 e 100 cm e quasi mature, erano coltivate nel casolare abbandonato dove sono stati trovati anche bidoni d'acqua e fertilizzante, elementi logicamente compatibili con l'uso per irrigazione e coltivazione, sicchè è stata esclusa la destinazione esclusivamente personale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale la configurabilità del reato di coltivazione non dipende dalla immediata quantità di principio attivo estraibile ma dalla conformità botanica e dall'attitudine delle piante a giungere a maturazione; pertanto la gravità indiziaria per art. 73 è sussistente. Quanto all'art. 337 c.p., le espressioni minacciose rivolte agli operanti e la necessità di intervento di una seconda pattuglia hanno giustificato la valutazione della gravità indiziaria. Le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate in relazione alla personalità del ricorrente e ai precedenti, giustificando il mantenimento degli obblighi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha ritenuto che la coltivazione di piante conformi alla specie stupefacente sia penalmente rilevante anche se non è immediatamente dimostrabile la quantità di principio attivo estraibile; elementi di contesto (luogo, bidoni d'acqua, fertilizzante, dimensioni e maturità delle piante) possono attestare la destinazione non esclusivamente personale
Minacce e condotte ostative verbali nei confronti degli agenti possono integrare la gravità indiziaria per resistenza mediante minaccia quando siano tali da richiedere l'intervento di rinforzi e ostacolare l'azione degli operatori
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Procedimento svolto ai sensi delle disposizioni emergenziali richiamate; la pronuncia si è svolta nel quadro procedurale previsto dalla norma
Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020), Caruso, Rv. 278624
Giurisprudenza applicata per affermare che la configurabilità del reato di coltivazione non richiede la prova immediata del principio attivo, ma la conformità botanica e l'attitudine a produrre sostanza stupefacente, salvo che non emerga chiara esclusiva destinazione all'uso personale
Massime di principio
- La coltivazione di piante di tipo stupefacente è penalmente rilevante quando le piante, le modalità di coltivazione e gli elementi di contesto (luogo, attrezzature, fertilizzanti) evidenziano una attitudine a giungere a maturazione; non è necessario provare immediatamente la quantità di principio attivo
- La proprietà del terreno o dell'immobile non è l'unico elemento per escludere la responsabilità: la presenza, l'accesso al luogo, e l'uso di mezzi idonei alla coltivazione possono collegare il soggetto alla condotta illecita
- Comportamenti verbali minacciosi rivolti agli agenti possono costituire resistenza mediante minaccia se concretamente incidono sulle operazioni di polizia, anche senza contatto fisico
- Per l'applicazione di misure cautelari, il giudice può ragionevolmente tener conto della personalità del soggetto e dei precedenti, purché sia descritto il nesso tra tali elementi e l'attualità del pericolo (di recidiva, di inquinamento delle prove, ecc.)
- Nelle impugnazioni cautelari, i motivi che si fondano prevalentemente su questioni di fatto (es. valutazione degli indizi materiali) sono difficili da accogliere in sede di legittimità quando la motivazione di merito risulti logica e coerente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →