Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da una azione proposta da un soggetto che deduceva la realizzazione, su un fondo confinante, di un pozzetto in cemento armato interrato con scarico di acque nere verso un avvallamento tra particelle di sua proprietà, nonché la costruzione di due fabbricati a distanza non consentita e la sopraelevazione di un fabbricato esistente in violazione delle distanze legali. Chiedeva la demolizione delle opere e il risarcimento dei danni. In primo grado intervenivano le nude proprietarie del fondo, aderendo alle domande dell’usufruttuario; veniva inoltre integrato il contraddittorio nei confronti della coniuge del convenuto, comproprietaria del fondo su cui insistevano le opere. Il Tribunale accoglieva le domande e condannava alla demolizione e al risarcimento. In appello i convenuti eccepivano, tra l’altro, l’usucapione e la prescrizione dei diritti azionati, ma la Corte d’appello dichiarava tali eccezioni inammissibili per tardività ai sensi dell’art. 167 c.p.c. e rigettava il gravame. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’usufruttuario, che secondo loro non avrebbe potuto agire perché il fondo era concesso in affitto a terzi; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite, sostenendo che l’omessa valutazione della domanda originaria avrebbe dovuto escludere la condanna alle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., pur denunciando in sostanza una omessa pronuncia; ha richiamato il principio per cui l’omessa pronuncia va dedotta come nullità della sentenza e non come mera insufficienza/mancanza di motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese, in conformità a orientamento consolidato. Il ricorso è stato pertanto rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra un vizio di nullità della decisione, ma nel ricorso per cassazione deve essere dedotta in modo univoco come tale e non come mera insufficienza o omessa motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo che si limita a denunciare omessa o insufficiente motivazione non è idoneo a veicolare la censura di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Nel testo vigente ratione temporis, le eccezioni in senso stretto invocate in appello erano tardive perché avrebbero dovuto essere proposte nei termini di costituzione.
La liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza.
Non risultano nel caso elementi idonei a derogare alla regola della soccombenza.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata come censura di nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., con espresso riferimento all’art. 112 c.p.c.; se il motivo si limita a lamentare motivazione mancante o insufficiente, è inammissibile.
- Le eccezioni in senso stretto soggiacciono ai termini di preclusione processuale: se non sono tempestivamente proposte nella fase di costituzione, il giudice può legittimamente dichiararle inammissibili.
- La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e non richiede, di per sé, una motivazione ulteriore quando il giudice di merito si sia attenuto al principio consolidato.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si confronti con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a determinarne il superamento.
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