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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso con due motivi: (1) vizio per mancata acquisizione di una memoria/consulenza tecnica richiesta in sede di rito abbreviato condizionato e non acquisita né dal GUP né in appello; (2) vizio di motivazione e errata qualificazione delle condotte riguardo all'elemento psicologico (dolo), con richiesta di riqualificazione di alcune fattispecie in bancarotta semplice: in particolare si censura l'insufficiente prova del dolo per le operazioni contestate (capo a) relative all'affitto ramo d'azienda e all'acquisto dell'impianto fotovoltaico) e per la bancarotta documentale (capo d), mentre si sostiene che le condotte relative a prelievi e omissioni fiscali non sarebbero state dimostrate nella forma dolosa richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato il primo motivo (la mancata acquisizione della memoria/consulenza non comporta vizio, per effetto dell'opzione per il rito abbreviato 'secco' e per l'impossibilità di introdurre consulenze in appello salvo casi tassativi) e ha dichiarato infondato il profilo relativo alla bancarotta per distrazione (capo b). Il secondo motivo è stato invece accolto in parte: la Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'appello sul dolo in relazione al capo a) (operazioni dolose cagionanti il fallimento) e sul capo d) (bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture), ritenendola contraddittoria o insufficiente sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata nei soli punti relativi ai capi a) e d) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio; sono invece confermate le valutazioni di responsabilità sul capo c) (omissioni di versamenti fiscali e previdenziali, bancarotta fraudolenta impropria) e sul capo b) (bancarotta per distrazione), nei termini indicati dalla motivazione. In primo grado il GUP aveva condannato Santich a 2 anni di reclusione con sospensione condizionale; la Cassazione ha disposto il rinvio solo su alcuni capi per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Disciplina la memoria e le modalità difensive; la Corte ha ritenuto che una consulenza tecnica non possa essere introdotta in appello come mera memoria per integrare prova non svolta nel rito abbreviato secco

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione dei motivi di ricorso; il ricorso era redatto nei limiti richiesti

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui l'opzione per il rito abbreviato 'secco' preclude la successiva contestazione della mancata ammissione di prove integrative già richieste per rito condizionato

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento abbreviato e sulla possibilità di integrazione probatoria; richiamata per limiti di ammissibilità delle prove in appello

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principi generali sull'onere della prova e motivazione; invocato in relazione alla valutazione del dolo

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimenti sulle prove e relativo giudizio di merito; utilizzato per valutare la motivazione della Corte territoriale

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta per distrazione (reato di pericolo) e sulle fattispecie documentali; la Cassazione ha richiamato la distinzione tra dolo generico (distrazione) e dolo specifico (bancarotta documentale fraudolenta)

  • art. 217 legge fallimentare

    Bancarotta semplice documentale: norma di raffronto per distinguere la semplice dall'aggravata fraudolenta in relazione all'elemento soggettivo

  • art. 223 legge fallimentare

    Bancarotta fraudolenta impropria per omissione di versamenti fiscali e previdenziali: la Corte ha confermato che tali omissioni possono costituire operazioni dolose e integrare il reato quando aggravano la situazione di dissesto

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma sulle aggravanti della bancarotta (richiamata per il quadro sanzionatorio e per la valutazione degli effetti delle operazioni)

  • art. 43 cod. pen.

    Distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale; usata per spiegare la differenza tra 'cagionare con dolo il fallimento' (dolo diretto) e le 'operazioni dolose' dove è sufficiente la prevedibilità del dissesto

Massime di principio

  • Se l'imputato opta per il rito abbreviato non condizionato (secco), perde la possibilità di contestare successivamente la mancata acquisizione di prove che avrebbero dovuto essere richieste in sede di rito condizionato; in appello l'assunzione di nuove prove è ammissibile solo in casi tassativi (fatti sopravvenuti o non conoscibili in primo grado)
  • Una consulenza tecnica di parte non può essere semplicemente allegata come memoria in appello per supplire a prove non svolte in primo grado: la sua acquisizione richiede l'istruttoria e la verificabilità secondo le regole processuali
  • Per le 'operazioni dolose' che cagionano il fallimento (bancarotta fraudolenta impropria), non è necessario dimostrare la volontà diretta di causare il fallimento; è sufficiente la consapevolezza e la volontà dell'operazione e l'astratta prevedibilità che tale operazione potesse portare al dissesto
  • La locuzione 'con dolo' riferita al cagionare il fallimento richiede dolo diretto (volere e prevedere il fallimento come conseguenza), mentre le operazioni dolose si reggono su dolo generico o sul concetto di prevedibilità
  • Per la bancarotta documentale derivante dall'omessa tenuta delle scritture, per qualificare la fattispecie come fraudolenta è necessario provare il dolo specifico cioè la finalità di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; altrimenti la fattispecie può scadere in bancarotta semplice documentale
  • La bancarotta per distrazione è un reato di pericolo: è sufficiente la consapevolezza che l'operazione possa danneggiare i creditori (dolo generico), non occorre la prova dell'effettivo danno
  • In sede di Cassazione l'insussistenza o l'insufficienza della motivazione sul profilo soggettivo (dolo) può comportare annullamento con rinvio per nuovo accertamento solo delle parti interessate da tale vizio, senza riverificare gli aspetti non censurati e ritenuti congrui
  • L'adeguata motivazione deve esplicitare, specie quando si contestano operazioni complesse, la valutazione ex ante (ponendosi nella posizione dell'agente) della anti-doverosità dell'operazione e della prevedibilità del dissesto come conseguenza

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