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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15941/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (compratore)

La controversia

Una società acquirente aveva convenuto in giudizio i venditori di un terreno, deducendo che nel contratto definitivo, preceduto da preliminare, essi avevano garantito l'esistenza di una servitù di passaggio su una porzione di terreno di terzi, nonché lamentando la presenza di una servitù passiva di elettrodotto sotterraneo non dichiarata, con conseguente impossibilità di realizzare nei tempi e modi previsti un progetto edilizio. Aveva inoltre agito contro il terzo proprietario del fondo per accertare l'usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande; la Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria, riconoscendo € 11.016 per la mancata dichiarazione della servitù di elettrodotto, confermando il resto. In cassazione la società acquirente ha proposto sei motivi: 1) omessa/erronea interpretazione della clausola contrattuale che sarebbe stata una garanzia dell'esistenza della servitù di passaggio, con violazione dei criteri ermeneutici; 2) mancata applicazione dell'art. 1489 c.c. alla pretesa inesistenza di una servitù attiva dichiarata, sostenendo che la garanzia operi indipendentemente dalla diligenza dell'acquirente; 3) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla clausola sulle "liti in corso" in relazione alla diffida del terzo proprietario inviata prima del rogito; 4) omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove testimoniali e di integrazione della consulenza tecnica sul progetto di locazione del capannone e sulla diminuzione di valore; 5) erroneo rigetto della domanda risarcitoria per danno emergente, lucro cessante e perdita di chance, con contestazione della valutazione probatoria e della quantificazione del danno; 6) erronea regolazione delle spese, per mancata riliquidazione delle spese di primo grado e mancata estensione della condanna alle spese del primo grado in misura proporzionale alla soccombenza parziale dei convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo non censurabile in sede di legittimità l'interpretazione data dal giudice di merito alla clausola contrattuale, insussistente l'omessa pronuncia denunciata, e congrua la motivazione sull'insufficienza della prova dei danni ulteriori rispetto alla diminuzione di valore del fondo. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando una contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese: la Corte d'appello aveva annunciato una nuova liquidazione complessiva, ma nel dispositivo aveva condannato i convenuti Fanoli al rimborso del 50% delle sole spese del secondo grado. La Cassazione ha quindi deciso nel merito, estendendo anche alle spese del primo grado la condanna dei convenuti Fanoli al rimborso in favore dell'attrice del 50% delle spese processuali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato quale titolo della domanda di responsabilità precontrattuale, ma non accolto nei motivi di ricorso esaminati.

  • art. 1480 c.c.

    Richiamato tra le norme poste a fondamento della domanda di riduzione del prezzo.

  • art. 1489 c.c.

    Norma evocata per la garanzia per oneri o diritti di terzi non dichiarati; la Corte non ne estende l'applicazione alla pretesa inesistenza di una servitù attiva dichiarata, ritenendo insindacabile l'interpretazione del contratto resa dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico: si denuncia la necessità di ricostruire la comune intenzione delle parti, ma la Corte afferma che la motivazione di merito non è censurabile perché non si è fermata al solo testo in senso formalistico.

  • art. 1363 c.c.

    Evocato tra i criteri interpretativi del contratto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 1366 c.c.

    Evocato tra i criteri interpretativi del contratto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 1367 c.c.

    Evocato tra i criteri interpretativi del contratto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 1369 c.c.

    Evocato tra i criteri interpretativi del contratto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 1371 c.c.

    Evocato tra i criteri interpretativi del contratto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte precisa che l'omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione indispensabile; non vi è vizio quando la pronuncia adottata è logicamente incompatibile con l'accoglimento della censura e implica un rigetto implicito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame è limitato; la motivazione di merito è sufficiente se effettiva, coerente e non apparente, senza necessità di confutare ogni singola prova o deduzione.

  • art. 116 co. 6 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a supporto della censura sull'apprezzamento delle prove e del danno.

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in tema di danni.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova presuntiva del progetto di locazione e del lucro cessante.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l'utilizzo di presunzioni semplici ai fini probatori.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale criterio di risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    Non citato espressamente nel testo riportato, ma la regolazione delle spese viene affrontata in relazione alla condanna al rimborso delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una clausola contrattuale è censurabile in cassazione solo nei limiti del sindacato di legittimità: il giudice di merito non deve fermarsi al solo dato letterale, ma se la motivazione mostra un apprezzamento plausibile e coerente della dichiarazione contrattuale, la diversa lettura proposta dalla parte non è ammissibile come mera rivalutazione del fatto.
  • La garanzia relativa a pesi o diritti di terzi non può essere automaticamente estesa, in via speculare e senza una base testuale o sistematica adeguata, a situazioni diverse non chiaramente contemplate dal contratto; la qualificazione della clausola resta rimessa al giudice di merito se logicamente motivata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sul punto principale o sulla questione logicamente preliminare rende incompatibile l'accoglimento della censura, configurandosi così un rigetto implicito.
  • In sede di legittimità il controllo sul vizio di motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio: è sufficiente una motivazione effettiva, coerente e non apparente, senza dover esaminare e confutare singolarmente ogni prova o deduzione delle parti.
  • La domanda di risarcimento del danno richiede allegazione e prova specifica della natura e della portata dei pregiudizi dedotti; in mancanza, il giudice può limitarsi al danno effettivamente provato, senza essere tenuto ad ammettere ulteriori istruttorie esplorative.
  • La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese processuali consente la cassazione limitatamente a tale capo e la decisione nel merito quando la statuizione corretta sia desumibile dagli atti e dalla struttura della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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