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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10356 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE - Veicolo oggetto di "leasing" - Soggetto passivo del tributo - Proprietario - Estensione del rapporto tributario all'utilizzatore - Art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 - Applicabilità ai rapporti non ancora esauriti - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Lombardia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato cinque avvisi di accertamento relativi a tasse automobilistiche non versate per autovetture concesse in leasing. La Regione ha sostenuto che, prima della modifica legislativa del 2009, l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica fosse il proprietario risultante dal Pubblico Registro Automobilistico, cioè la società concedente, e non l'utilizzatore del veicolo. La CTR aveva invece ritenuto che l'utilizzatore sostituisse il proprietario ai fini del tributo, richiamando le norme del Codice della strada sulla disponibilità del veicolo e sulla responsabilità per le violazioni stradali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione Lombardia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo i ricorsi della contribuente. Ha stabilito che, prima del 15 agosto 2009, data di entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009, soggetto passivo della tassa automobilistica era il proprietario risultante dal PRA, anche in caso di leasing; l'utilizzatore era titolare soltanto di un diritto relativo di godimento e non era tenuto al pagamento in base alla normativa allora vigente. La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 32, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53

    Erano tenuti al pagamento coloro che risultavano proprietari del veicolo dal pubblico registro automobilistico.

    Prima del 15 agosto 2009, la norma individuava come soggetto passivo della tassa automobilistica il proprietario risultante dal PRA. In caso di leasing, tale soggetto era il concedente e non l'utilizzatore.

  • Art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99

    Ha esteso la soggettività passiva tributaria anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

    La disposizione ha natura innovativa e sostanziale e si applica solo dal 15 agosto 2009, senza efficacia retroattiva sui rapporti sorti anteriormente e non ancora esauriti.

  • Art. 91 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada

    Le disposizioni sulla disponibilità dei veicoli in leasing e sulla responsabilità dell'utilizzatore riguardano principalmente la circolazione e le sanzioni amministrative stradali; non modificavano, prima della legge n. 99 del 2009, il soggetto passivo della tassa automobilistica.

  • Art. 196 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada

    La responsabilità solidale dell'utilizzatore per le sanzioni stradali non comporta automaticamente l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

  • Art. 94, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disciplina consente di superare, mediante idonea documentazione, la presunzione derivante dai dati del PRA in materia di obbligo tributario.

Massime di principio

  • Per individuare il soggetto obbligato a una tassa automobilistica occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data di scadenza del tributo, non a quella successiva.
  • Prima del 15 agosto 2009, nei contratti di leasing l'obbligo della tassa automobilistica gravava sul proprietario/concedente risultante dal PRA, non sull'utilizzatore.
  • Una norma successiva che amplia i soggetti passivi di un tributo non può essere applicata retroattivamente se introduce una nuova e sostanziale obbligazione fiscale.
  • La responsabilità dell'utilizzatore per violazioni del Codice della strada non implica, di per sé, che egli sia anche soggetto passivo della tassa automobilistica.
  • Il PRA costituisce il riferimento principale per individuare il soggetto passivo, salva la possibilità di fornire idonea documentazione contraria nei casi previsti dalla legge.

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