Cassazione Civile, Ordinanza n. 37324/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale connesse alla compravendita di un appartamento con autorimessa pertinenziale, dopo la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della "prima casa". La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo provata la rituale notifica dell’avviso di liquidazione presupposto alla cartella. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha poi dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, producendo documentazione dell’integrale pagamento della somma dovuta e chiedendo l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’avvenuta definizione agevolata della lite e dell’integrale pagamento del dovuto, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto definitivamente le spese di lite a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il carattere tipico e non estensibile di tale misura.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
sono richiamati come base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria, che comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere una volta effettuato l’integrale pagamento dovuto.
legge di conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamato solo per le modalità della camera di consiglio non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
richiamato solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
legge di conversione del D.L. n. 228/2021, richiamata solo per la disciplina processuale della trattazione da remoto.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita mediante adesione alla procedura agevolata prevista dalla legge e risulta l’integrale pagamento di quanto dovuto, viene meno l’interesse delle parti alla decisione di merito e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano definitivamente a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa espressa.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; trattandosi di misura sostanzialmente sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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