Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37324/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale connesse alla compravendita di un appartamento con autorimessa pertinenziale, dopo la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della "prima casa". La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo provata la rituale notifica dell’avviso di liquidazione presupposto alla cartella. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha poi dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, producendo documentazione dell’integrale pagamento della somma dovuta e chiedendo l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’avvenuta definizione agevolata della lite e dell’integrale pagamento del dovuto, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto definitivamente le spese di lite a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il carattere tipico e non estensibile di tale misura.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è validamente definita mediante adesione alla procedura agevolata prevista dalla legge e risulta l’integrale pagamento di quanto dovuto, viene meno l’interesse delle parti alla decisione di merito e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano definitivamente a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; trattandosi di misura sostanzialmente sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.