Cassazione Civile, Ordinanza n. 11488/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva ordinata a un istituto di credito la consegna di copia di un contratto di finanziamento, della polizza assicurativa con modello Secci e dell’estratto delle rate pagate, oltre accessori e spese. La banca proponeva opposizione eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per valore del giudice adito. Il Tribunale di Torino accoglieva l’eccezione, revocava il decreto e riteneva che la domanda avesse valore determinabile, ancorandolo ai costi di produzione delle copie documentali e non al valore del contratto sottostante. Il cliente proponeva quindi regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 7 e 14 c.p.c. e dell’art. 119 TUB, sostenendo che la domanda aveva ad oggetto l’esercizio del diritto sostanziale ad ottenere documentazione bancaria, diritto non traducibile in un valore pecuniario determinato, sicché la causa era di valore indeterminabile e la competenza spettava al Tribunale. La banca resisteva chiedendo il rigetto; il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento. La Corte ha accolto il regolamento, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Torino, davanti al quale ha rimesso le parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. Ha affermato che la domanda volta a ottenere la consegna della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB, pur potendo essere azionata anche in via monitoria o mediante istanza ex art. 210 c.p.c. ricorrendone i presupposti, non può essere valorizzata in base ai meri costi di produzione delle copie, perché l’oggetto della pretesa è il diritto sostanziale del cliente alla consegna della documentazione relativa alle operazioni interessate. Ne deriva che la controversia è di valore indeterminabile e non può essere attratta alla competenza del giudice di pace sulla base dei costi di duplicazione documentale. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata e la competenza è stata dichiarata in favore del Tribunale di Torino, con rinvio delle parti a quel giudice per il merito e con riserva alla fase di merito della regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la decisione sulla competenza
è richiamato per sostenere la competenza del Tribunale in presenza di causa di valore indeterminabile
è utilizzato per collegare la parte del rapporto in contestazione alla domanda di consegna documentale
viene interpretato nel senso che, per le cause relative a somme di denaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato, ma la contestazione del convenuto opera solo nella prima difesa
art. 119 D.Lgs. n. 385 del 1993
riconosce al cliente il diritto sostanziale di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni degli ultimi dieci anni; la pretesa non va ridotta al solo costo di produzione delle copie
può essere utilizzato in giudizio per ottenere l’esibizione della documentazione bancaria, ricorrendone i presupposti
è richiamato in chiave storica per escludere la natura immobiliare della domanda di consegna documentale, ricondotta ai beni mobili
Massime di principio
- La domanda giudiziale volta a ottenere la consegna di documentazione bancaria ex art. 119 TUB ha ad oggetto un diritto sostanziale autonomo del cliente e non può essere qualificata in base al solo costo materiale di riproduzione delle copie.
- Ai fini della competenza per valore, le azioni aventi ad oggetto beni mobili o obblighi di facere devono essere trattate, in linea di principio, secondo i criteri dell’art. 14 c.p.c.; tuttavia, quando la pretesa è intrinsecamente non quantificabile in denaro, la causa può essere considerata di valore indeterminabile.
- La contestazione del valore effettuata dal convenuto è ammissibile solo nella prima difesa utile, ma per prevalere deve dimostrare che la domanda sia effettivamente riferibile a un valore determinato e non a un diritto non traducibile in termini pecuniari.
- La richiesta di copia della documentazione bancaria non va parametrata al valore del rapporto sottostante né all’utilità probatoria perseguita dal cliente, perché tali profili sono estranei alla consistenza economica del diritto azionato.
- L’esercizio in giudizio del diritto ex art. 119 TUB può avvenire anche con strumenti processuali di esibizione o in sede monitoria, ma ciò non muta la natura sostanziale e non patrimoniale-determinata della pretesa ai fini della competenza.
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