Cassazione Penale, Sentenza n. 34779/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per plurime truffe online (beni non consegnati) sostenendo che le sue condotte fossero al più inadempimenti contrattuali rilevanti solo civilisticamente; affermava di aver agito con trasparenza nei propri dati, escludendo artifici e raggiri. In via subordinata chiedeva l'esclusione dell'aggravante del concorso di persone, la declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela delle persone offese Di Fiore e Acquarelli e, per un'altra vittima (Giordano), la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte principale perché aspecifico e perché le doglianze attaccavano valutazioni di fatto adeguatamente motivate dalla corte di merito, che aveva riconosciuto elementi tipici della truffa seriale (dolo iniziale, artifici quali false comunicazioni di difficoltà di spedizione e invio di immagini rassicuranti). Sono state respinte le censure sull'aggravante per concorso di persone e sulla non punibilità per tenuità (quest'ultima non sollevata in appello). Accolta invece la remissione di querela depositata per le persone offese Acquarelli e Di Fiore: i relativi reati sono stati dichiarati estinti, le pene correlate eliminate (mesi 8 di reclusione ed euro 200) e le statuizioni civili nei confronti di Acquarelli revocate. La pena complessiva della condannata è stata rideterminata in 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 500 di multa. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; rifiutata la liquidazione delle spese richieste dalla parte civile Carretta per mancata partecipazione specifica alla contestazione dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. lett. b) ed e)
art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Regole sul ricorso per cassazione in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto alcune doglianze aspecifiche e quindi inammissibili perché non hanno contestato adeguatamente le valutazioni di fatto
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 173 disposizioni attuative cod.proc.pen.
Norma richiamata per il riassunto del motivo di ricorso; utilizzata per sintetizzare i motivi nella formulazione del ricorso
Fondamento della responsabilità penale contestata: la Corte ha confermato che gli elementi fattuali (artifici, raggiri, dolo iniziale, modalità seriali) integrano il reato di truffa
art. 110 c.p. (concorso di persone)
Richiamato dal ricorso, ma la Corte ha osservato che la fattispecie non dava luogo all'aggravante per concorso di persone in assenza di contestazione o prova specifica
art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Richiesta di applicazione non accolta: istanza non sollevata in appello e la Cassazione la ha ritenuta inammissibile perché coinvolgeva accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità
Giurisprudenza Sezioni Unite
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (dep. 12/01/2023) Rv. 283886-01
Principio che impedisce la liquidazione delle spese alla parte civile che si è limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza confutare specificamente i motivi di impugnazione; applicato per negare la liquidazione delle spese a Carretta
Giurisprudenza su remissione di querela
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681-01
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità purché il ricorso sia tempestivo
Massime di principio
- La rideterminazione della natura del fatto da penale a civile (es. semplice inadempimento) è difficoltosa in Cassazione se si fonda sul riesame di valutazioni di fatto già motivate dal giudice di merito; tali censure vanno solitamente presentate e sviluppate con precisione nelle fasi precedenti
- Elementi come la ripetizione seriale delle condotte, l'uso di espedienti per rassicurare (false comunicazioni sulla spedizione, invio di immagini) sono indici significativi di dolo e possono integrare il reato di truffa anche se l'imputato aveva fornito dati e informazioni apparentemente "trasparenti"
- La remissione di querela, se tempestiva e accettata, estingue il reato anche in Cassazione e comporta l'eliminazione delle pene e delle statuizioni civili connesse per quei reati
- Le richieste di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis vanno sollevate tempestivamente e, se non dibattute in appello, possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione poiché richiedono accertamenti di fatto
- L'aggravante del concorso di persone richiede contestazione e prova specifica; la mera richiamata astratta non è sufficiente
- Una parte civile che non affronta specificamente i motivi di ricorso in Cassazione può perdere il diritto alla liquidazione delle spese processuali, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite
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