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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12985/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, sostenendo che mancasse una richiesta del pubblico ufficiale e che la documentazione allegata al curriculum fosse idonea a corroborare la veridicità delle dichiarazioni. Con il secondo motivo contestava l'elemento soggettivo, negando il dolo generico e la volontà di inviare dati falsi per ottenere il posto di lavoro. Con il terzo motivo denunciava l'intervenuta prescrizione del reato. Con il quarto motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il quinto motivo censurava la determinazione della pena base.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati, richiamando il principio secondo cui la presentazione a un ente pubblico di un curriculum contenente false dichiarazioni sulle proprie esperienze lavorative integra l'elemento oggettivo del reato e osservando che, partecipando a un bando con la documentazione richiesta, si risponde sostanzialmente a una richiesta della pubblica amministrazione; ha inoltre affermato che il dolo generico era desumibile dall'invio volontario di informazioni false senza una spiegazione alternativa plausibile. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché il termine massimo di prescrizione, calcolato in anni 7 mesi 6 dalla data del fatto indicata nel capo d'imputazione e aumentato per la sospensione del corso della prescrizione dovuta all'astensione del difensore, non era ancora spirato. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato poiché la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente il diniego dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la pluralità delle menzogne, l'ingiusto vantaggio conseguito e il pregiudizio arrecato agli altri candidati. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile e comunque infondato, poiché la dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    Le false dichiarazioni rese in occasione di una domanda rivolta a un ente pubblico, anche tramite curriculum allegato a un bando, integrano il reato quando incidono su qualità personali o requisiti rilevanti per l'assegnazione dell'incarico.

  • art. 76 D.P.R. n. 445/2000

    È richiamato quale norma sanzionatoria delle dichiarazioni mendaci rese in ambito di autocertificazione o documentazione sostitutiva.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione adeguata quando il comportamento presenti pluralità di falsità, conseguimento di un vantaggio ingiusto e lesione della par condicio tra candidati.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere sorretta dal riferimento agli elementi di gravità del fatto e della personalità del reo rilevanti ai fini della commisurazione.

Massime di principio

  • Integra il reato di false dichiarazioni ex art. 496 c.p. la presentazione a un ente pubblico di un curriculum o di altra documentazione contenente dati falsi su esperienze lavorative o qualità personali, quando tali dichiarazioni siano funzionali a ottenere un incarico o un beneficio da parte della pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell'elemento oggettivo non è necessario che la falsa dichiarazione sia accompagnata da ulteriori documenti a suo sostegno, né che vi sia una richiesta espressa e formale nel momento della compilazione, essendo sufficiente che la dichiarazione sia resa in risposta alla procedura attivata dall'amministrazione.
  • Il dolo generico del reato può essere desunto dall'invio consapevole di informazioni non veritiere, specie quando la difesa non offra una spiegazione alternativa credibile della condotta.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti una pluralità di mendaci dichiarazioni, abbia consentito di ottenere indebitamente un posto di lavoro o un vantaggio economico e abbia inciso negativamente sulla posizione di altri candidati.
  • La censura sulla determinazione della pena è inammissibile se tende a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito, purché la motivazione sulla pena base dia conto degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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