Cassazione Penale, Sentenza n. 28465/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Daniele Pizzone impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, su appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva annullato la sostituzione della misura cautelare disposta dal Tribunale di Benevento (arresti domiciliari) e ripristinato la custodia in carcere. I motivi denunciati in Cassazione erano: (i) violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 310 c.p.p., perché l'aggravamento della misura sarebbe avvenuto oltre due mesi dopo la sentenza di primo grado che aveva riqualificato il reato e sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari; (ii) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'idoneità degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione del Tribunale per il riesame, che aveva valutato come insufficiente il decorso di soli otto mesi sotto misura alternativa e che il reato per cui si procede era stato commesso mentre il ricorrente era già sottoposto agli arresti domiciliari per altro procedimento relativo a reati della stessa specie (artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/1990). Il Tribunale aveva inoltre considerato la dimostrata incapacità dell'imputato a rispettare le prescrizioni delle misure non custodiali come motivo per ritenere necessari gli arresti in carcere. Conseguentemente la Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti per la cancelleria ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base per il riesame disposto dal Tribunale di Napoli; la Corte ha ritenuto che il ricorso non contestasse specificamente la motivazione data dal Tribunale che, ai sensi dell'istruttoria di riesame prevista, ha valutato le esigenze cautelari e disposto il ripristino della custodia.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti indicate per inquadrare la natura del reato: il fatto che il reato sia stato commesso mentre l'imputato era già agli arresti domiciliari per procedimenti concernenti reati della stessa specie è stato ritenuto elemento probante dell'incapacità a rispettare misure diverse dalla detenzione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia di inammissibilità e delle condanne pecuniarie disposte.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione è inammissibile se i motivi non si confrontano puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: le censure devono essere specifiche e dirette a quanto effettivamente argomentato dal giudice di merito.
- La commissione di un reato mentre l'imputato era già sottoposto a misura alternativa (es. arresti domiciliari) per reati della stessa specie pesa fortemente nella valutazione dell'adeguatezza della misura non custodiale e può giustificare l'aggravamento in custodia cautelare.
- Il decorso temporale sotto misura alternativa (anche se relativamente breve, es. otto mesi) non esclude automaticamente l'aggravamento se sussistono elementi probatori che dimostrano l'inefficacia della misura alternativa nel garantire le esigenze cautelari.
- Per contestare con efficacia un provvedimento di riesame che ripristina la custodia in carcere occorre fornire elementi o argomentazioni specifiche che contrastino i fatti e le valutazioni del giudice di merito (es. prova di osservanza delle prescrizioni, elementi che smentiscano la ricorrenza o la pericolosità), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo del pagamento delle spese processuali e, in casi come questo, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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