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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15323/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società cooperativa aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA per l’anno 2008, per complessivi euro 452.935. In appello la CTR aveva annullato integralmente l’atto, ritenendo applicabile il regime dell’IVA differita di cui all’art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972 alle prestazioni rese in favore di AMT Catania S.p.A., ritenuta per il periodo considerato ancora azienda municipalizzata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR non aveva spiegato l’annullamento della pretesa anche per la parte di euro 400.719,09 relativa a fatture già pagate, rispetto alle quali l’IVA era divenuta esigibile al momento dell’incasso; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 6 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 53 Cost., assumendo che l’IVA differita non fosse applicabile perché le aziende ex municipalizzate non rientrerebbero tra i soggetti tassativamente indicati dalla norma.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse annullato in toto l’avviso senza fornire una motivazione comprensibile sulla parte della pretesa relativa alle fatture già pagate, integrando così un vizio di motivazione apparente e non una vera omessa pronuncia. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato infondato perché la CTR aveva accertato in fatto che, nel 2008, AMT Catania operava ancora come azienda municipalizzata, interna alla pubblica amministrazione e priva di personalità giuridica autonoma, con conseguente applicabilità dell’art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972

    "fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali..."

    La disciplina dell’IVA differita si applica in ragione della qualità soggettiva del destinatario della prestazione, quale ente pubblico sottoposto alla contabilità pubblica, e mira a proteggere il cedente da ritardi nei pagamenti.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione al vizio denunciato per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, utilizzata dalla ricorrente per denunciare la nullità della decisione d’appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’omessa pronuncia su una parte della pretesa, ma la Corte ha escluso che si trattasse di omessa pronuncia, qualificando il vizio come motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Usato per dedurre rispettivamente la nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 53 Cost.

  • art. 2729 c.c.

    Menionato nella motivazione della CTR, ma ritenuto dalla Corte inconferente rispetto alla parte di pretesa fondata sul pagamento delle fatture.

  • art. 14 disp. sulla legge in generale

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione restrittiva della norma sull’IVA differita.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, senza che la Corte ravvisasse un’erronea applicazione nel caso concreto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Utilizzato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1971

    Richiamato nella motivazione della CTR come riferimento al preteso difetto di motivazione dell’avviso, ma considerato dalla Cassazione del tutto slegato dalla questione decisa.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di ricostruire l’iter logico del giudice; in tale caso la decisione è nulla per error in procedendo.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide formalmente sull’intera domanda o sull’intero atto impugnato, ma omette una motivazione comprensibile su una specifica parte della pretesa: il vizio va allora ricondotto alla motivazione apparente.
  • Quando una pretesa tributaria è composta da profili distinti e autonomi, la sentenza che la annulla integralmente deve spiegare le ragioni dell’annullamento con riguardo a ciascun profilo rilevante; in difetto, la motivazione è insufficiente o apparente.
  • La disciplina dell’IVA differita di cui all’art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972 si applica in ragione della natura soggettiva del destinatario della prestazione, se ente pubblico sottoposto alla contabilità pubblica, e non in base all’oggetto o alla causa del contratto.
  • L’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura di un ente e sul momento della sua trasformazione societaria non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione consentito o di un’erronea interpretazione dell’atto costitutivo/statuto, specificamente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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