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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19722/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per detenzione di arma comune da sparo. Il ricorrente denunciava: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la gravità indiziaria sarebbe basata su una sola intercettazione ambientale fra terzi, generica e di dubbia interpretazione, priva di riscontri sulla effettiva disponibilità dell'arma; si sosteneva altresì che il prezzo elevato indicava intermediazione e che l'arresto in flagranza di altro conversante non prova il possesso dell'arma da parte dell'indagato; (2) violazione delle norme sulle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), lamentando che il lungo intervallo temporale (oltre quattro anni) richiede prova di un pericolo di reiterazione concreto e attuale e che la successiva sostituzione della misura per altro episodio (arresto 2/8/2023, poi arresti domiciliari 6/10/2023) mostra affievolimento delle esigenze cautelari non preso in considerazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il tribunale ha ritenuto le intercettazioni ambientali tra terzi pienamente utilizzabili e ritenuto probante il contenuto: conversazioni svolte in ambiente ritenuto sicuro, affermazioni reiterate e coerenti che attribuiscono a Tortella la disponibilità di una pistola offerta in vendita; la credibilità è rafforzata dal profilo criminale di uno degli interlocutori (Corrado) poi trovato in possesso di armi e dall'assenza di contraddizioni rilevate nei giudici di merito. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la natura permanente del reato di detenzione di armi e la mancanza di prova di dismissione dell'arma, oltre alla recente reiterazione di analogo reato da parte dell'indagato, ritenendo pertanto attuale e concreto il pericolo di reiterazione e adeguata la custodia cautelare in carcere. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2 e 7)

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione di arma comune da sparo; il provvedimento cautelare è sorretto dalla qualificazione del fatto quale reato di detenzione di arma

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato nella censura sulla motivazione e sulle norme procedurali; i giudici hanno ritenuto regolare l'utilizzo delle intercettazioni come prova

  • Codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Richiamati dalle censure relative alle esigenze cautelari e alla scelta della misura; il tribunale ha ritenuto soddisfatti i requisiti di gravità indiziaria e pericolo di reiterazione previsti da tali norme

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dal giudice

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar e altre)

    Sez. U. n. 22471/2015 (Sebbar); citate anche Sez. 5, n. 13614/2001 (Primerano) e Sez. 5, n. 4572/2015 (Ambroggio)

    Principio che le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie registrate in intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non necessitano della corroborazione ex art. 192, comma terzo, c.p.p.; devono però essere attentamente interpretate e valutate sul piano logico e probatorio

Massime di principio

  • Le intercettazioni ambientali tra terzi possono costituire elemento di gravità indiziaria idoneo a giustificare misure cautelari se il contenuto è coerente, reiterato e inserito in un contesto credibile; non è sempre necessaria una ulteriore corroborazione formale ex art. 192 c.p.p. secondo la giurisprudenza di legittimità
  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni intercettate si fonda su elementi concreti: coerenza del racconto, contesto in cui la conversazione avviene (es. ambiente ritenuto 'sicuro') e riscontri successivi (p.es. il ritrovamento di armi in capo a un interlocutore)
  • La detenzione di armi è reato di natura 'permanente'; in assenza di prova della dismissione dell'arma il pericolo di reiterazione può essere ritenuto concreto e attuale, giustificando misure cautelari anche se il fatto contestato è anteriore nel tempo
  • La recente commissione di reati analoghi da parte dell'indagato rafforza la valutazione del pericolo di reiterazione e la proporzionalità della custodia cautelare in carcere
  • La mera indicazione di un rilevante intervallo temporale trascorso non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: è necessaria una critica specifica e prove che la situazione sia mutata (p.es. dismissione dell'arma, stabile reinserimento lavorativo, ecc.)
  • La sostituzione della misura cautelare in altro procedimento non esclude automaticamente la necessità della custodia per un diverso episodio; il giudice deve valutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari riferite al singolo fatto

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