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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19940/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare: il promissario acquirente aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., deducendo di avere già pagato integralmente il prezzo e di essere stato immesso nel possesso/detenzione dell'immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda e disposto il trasferimento della proprietà; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che, sopravvenuta l'ammissione della promittente venditrice al concordato preventivo, questa avesse legittimamente ottenuto l'autorizzazione allo scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., benché il preliminare non fosse trascritto e la domanda ex art. 2932 c.c. fosse stata trascritta solo successivamente alla domanda di concordato. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 348-bis e 345 c.p.c., sostenendo che la questione dello scioglimento del contratto non poteva essere introdotta per la prima volta in appello; 2) violazione degli artt. 169-bis e 72, comma 8, l.fall. e dell'art. 1375 c.c., sostenendo che la disciplina sullo scioglimento del contratto pendente non fosse applicabile a un preliminare già completamente eseguito dal promissario acquirente con pagamento integrale del prezzo e immissione nel possesso dell'immobile, anche alla luce di una tutela del contraente adempiente nei rapporti con un venditore assoggettato a procedura concorsuale. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo nei limiti indicati, rilevando che sulla non concedibilità dello scioglimento del contratto, per avvenuta compiuta esecuzione del sinallagma prima dell'apertura della procedura, si era formato un giudicato esterno nella parallela vicenda concorsuale tra le stesse parti, giudicato rilevabile d'ufficio anche in cassazione. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà attenersi al giudicato esterno e regolare anche le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame conforme al giudicato esterno formatosi sulla non applicabilità dell'art. 169-bis l.fall. al preliminare già integralmente eseguito dal promissario acquirente. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    norma posta a fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre; la sua operatività è stata poi condizionata dalla questione della legittimità dello scioglimento del preliminare in concordato preventivo.

  • art. 169 bis l.fall.

    «Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente»

    lo scioglimento del contratto ha effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo; tuttavia l'istituto presuppone che il contratto sia ancora pendente e non già integralmente eseguito da entrambe le parti al momento della domanda di concordato.

  • art. 72, comma 8, l.fall.

    richiamato in combinazione con l'art. 169-bis l.fall. per sostenere l'inapplicabilità dello scioglimento ai contratti già eseguiti dal contraente in bonis.

  • art. 1375 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno di una lettura conforme a buona fede che tuteli il promissario acquirente adempiente; la Corte, però, ha risolto la questione principalmente sul presupposto dell'avvenuto giudicato esterno.

  • art. 342 c.p.c.

    la doglianza di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata respinta perché il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento era un fatto sopravvenuto rispetto alla sentenza di primo grado.

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della pretesa preclusione processuale, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per contestare l'introduzione in appello di questioni nuove; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce della sopravvenienza del provvedimento autorizzativo.

  • art. 183 legge fall.

    richiamato in relazione al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la disciplina dello scioglimento dei contratti in corso di esecuzione presuppone che, alla data di apertura della procedura, il contratto sia ancora pendente e non abbia ricevuto compiuta esecuzione da entrambe le parti con riguardo alle prestazioni principali del sinallagma.
  • Se, prima dell'apertura della procedura concorsuale, una parte ha già integralmente adempiuto la propria prestazione principale e l'altra ha ricevuto la controprestazione, l'istituto dello scioglimento ex art. 169-bis l.fall. non è applicabile.
  • Il giudicato esterno formatosi su una questione decisiva tra le stesse parti è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, pure quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, poiché incide sulla regola del caso concreto e non si esaurisce in un mero fatto.
  • La sopravvenienza di un provvedimento autorizzativo o di un successivo accertamento giudiziale può legittimare la deduzione in appello di un fatto nuovo rilevante, con conseguente insussistenza della violazione del divieto di nova quando il fatto è successivo alla decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoContratto preliminare
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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