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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3437/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi alla Cassazione sono stati proposti da Elena Petrosillo e Maurizio Rella. Petrosillo ha censurato: 1) l'erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che mancava il nesso finalistico tra l'introduzione nella privata dimora e la sottrazione dei beni poiché agiva come collaboratrice domestica; 2) vizi di motivazione e violazione di legge relativamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., invocando l'assenza di riscontri oggettivi e criticando l'attendibilità della sola persona offesa. Rella ha proposto un unico motivo, lamentando vizi di motivazione e di legge relativi alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; in rubrica accennava anche alla presunta mancanza di motivazione sul capo B senza però sviluppare la censura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In particolare: per Petrosillo il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, integra il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) la condotta di chi si introduce nella dimora con il consenso carpito mediante inganno e si appropria di beni; i giudici di merito hanno valutato la condotta consistente nell'uso di false generalità e documenti, nel trattenersi nelle abitazioni per reperire gli oggetti da sottrarre e nell'interruzione della collaborazione con pretesti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché le censure attengono a una rivalutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità) e la Corte ha ritenuto legittimo il fondamento probatorio sulle dichiarazioni della persona offesa, purché la credibilità e l'attendibilità siano adeguatamente motivate. Il motivo di Rella è stato ritenuto infondato: la presunta carenza motivazionale sul capo B è infondata perché la motivazione è presente ed è corredata da elementi (tentativi di negoziazione dell'assegno, uso della tessera bancomat) e la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua alla luce delle caratteristiche oggettive dei fatti e della personalità degli imputati. Conseguentemente, i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte conferma che integra il furto in abitazione la condotta di chi si introduce nella dimora con consenso carpito mediante inganno e si appropria di beni; il requisito finale del dolo di sottrazione è comunque ritenuto presente quando l'introduzione fraudolenta è funzionale alla sottrazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come principio di concorso di persone nel reato (concorso di persone nell'esecuzione del reato).

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma relativa a falsificazione o uso di strumenti di pagamento elettronico, richiamata tra i capi per la condotta contestata (capo C).

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante che è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito e la cui esclusione è stata contestata senza successo in Cassazione; la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione rientri nel sindacato di merito.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    Richiamata nel contesto decisionale del giudice d'appello che ha escluso tale aggravante, contribuendo a una rideterminazione favorevole del trattamento sanzionatorio in appello.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante la cui invocazione non è stata accolta perché la Corte territoriale ha motivato la non applicabilità alla luce delle risultanze probatorie; Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile essendo diretta a impugnare la valutazione del merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali entro i quali sono stati proposti i motivi di ricorso in Cassazione (richiamo ai limiti di allegazione).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che delimita il sindacato di legittimità: la Cassazione non può rimettere in discussione il significato della prova o rivalutare integralmente il materiale probatorio, salvo vizi di motivazione specifici.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che le regole di comparazione e riscontro non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se la loro attendibilità è adeguatamente valutata e motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • L'entrata nella privata dimora con il consenso carpito mediante inganno, seguita dalla sottrazione di beni, può integrare il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.: non è necessario che la persona non avesse alcun rapporto con la vittima, basta che il consenso sia fraudolento e finalizzato alla sottrazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, prova sufficiente per la condanna se il giudice valuta e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto; non è richiesto un riscontro esterno automatico.
  • In Cassazione non è consentita una rinnovazione o rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono evidenziare vizi di motivazione o profili di illegittimità del procedimento o della motivazione, non semplicemente chiedere una diversa valutazione delle prove.
  • Le doglianze relative a circostanze aggravanti o attenuanti richiedono che sia dimostrato un vizio nella motivazione o nell'applicazione della norma; la mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze non è sufficiente.
  • Le questioni di dosimetria della pena e di valutazione della personalità dell'imputato rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono elementi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.

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