Cassazione Penale, Sentenza n. 3437/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi alla Cassazione sono stati proposti da Elena Petrosillo e Maurizio Rella. Petrosillo ha censurato: 1) l'erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che mancava il nesso finalistico tra l'introduzione nella privata dimora e la sottrazione dei beni poiché agiva come collaboratrice domestica; 2) vizi di motivazione e violazione di legge relativamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., invocando l'assenza di riscontri oggettivi e criticando l'attendibilità della sola persona offesa. Rella ha proposto un unico motivo, lamentando vizi di motivazione e di legge relativi alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; in rubrica accennava anche alla presunta mancanza di motivazione sul capo B senza però sviluppare la censura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In particolare: per Petrosillo il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, integra il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) la condotta di chi si introduce nella dimora con il consenso carpito mediante inganno e si appropria di beni; i giudici di merito hanno valutato la condotta consistente nell'uso di false generalità e documenti, nel trattenersi nelle abitazioni per reperire gli oggetti da sottrarre e nell'interruzione della collaborazione con pretesti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché le censure attengono a una rivalutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità) e la Corte ha ritenuto legittimo il fondamento probatorio sulle dichiarazioni della persona offesa, purché la credibilità e l'attendibilità siano adeguatamente motivate. Il motivo di Rella è stato ritenuto infondato: la presunta carenza motivazionale sul capo B è infondata perché la motivazione è presente ed è corredata da elementi (tentativi di negoziazione dell'assegno, uso della tessera bancomat) e la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua alla luce delle caratteristiche oggettive dei fatti e della personalità degli imputati. Conseguentemente, i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte conferma che integra il furto in abitazione la condotta di chi si introduce nella dimora con consenso carpito mediante inganno e si appropria di beni; il requisito finale del dolo di sottrazione è comunque ritenuto presente quando l'introduzione fraudolenta è funzionale alla sottrazione.
Richiamato come principio di concorso di persone nel reato (concorso di persone nell'esecuzione del reato).
Norma relativa a falsificazione o uso di strumenti di pagamento elettronico, richiamata tra i capi per la condotta contestata (capo C).
Circostanza aggravante che è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito e la cui esclusione è stata contestata senza successo in Cassazione; la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione rientri nel sindacato di merito.
Richiamata nel contesto decisionale del giudice d'appello che ha escluso tale aggravante, contribuendo a una rideterminazione favorevole del trattamento sanzionatorio in appello.
Circostanza attenuante la cui invocazione non è stata accolta perché la Corte territoriale ha motivato la non applicabilità alla luce delle risultanze probatorie; Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile essendo diretta a impugnare la valutazione del merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali entro i quali sono stati proposti i motivi di ricorso in Cassazione (richiamo ai limiti di allegazione).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che delimita il sindacato di legittimità: la Cassazione non può rimettere in discussione il significato della prova o rivalutare integralmente il materiale probatorio, salvo vizi di motivazione specifici.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che le regole di comparazione e riscontro non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se la loro attendibilità è adeguatamente valutata e motivata.
Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- L'entrata nella privata dimora con il consenso carpito mediante inganno, seguita dalla sottrazione di beni, può integrare il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.: non è necessario che la persona non avesse alcun rapporto con la vittima, basta che il consenso sia fraudolento e finalizzato alla sottrazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, prova sufficiente per la condanna se il giudice valuta e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto; non è richiesto un riscontro esterno automatico.
- In Cassazione non è consentita una rinnovazione o rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono evidenziare vizi di motivazione o profili di illegittimità del procedimento o della motivazione, non semplicemente chiedere una diversa valutazione delle prove.
- Le doglianze relative a circostanze aggravanti o attenuanti richiedono che sia dimostrato un vizio nella motivazione o nell'applicazione della norma; la mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze non è sufficiente.
- Le questioni di dosimetria della pena e di valutazione della personalità dell'imputato rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono elementi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
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