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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10452/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una dipendente di ente locale che aveva lavorato con una pluralità di contratti a termine stipulati con il Comune per asserite esigenze sostitutive. In primo grado era stata accertata l'illegittimità dei contratti a termine e il Comune era stato condannato al risarcimento del c.d. danno comunitario; in appello, però, la Corte territoriale aveva ritenuto legittimi i contratti e aveva escluso il risarcimento, valorizzando la successiva stabilizzazione della lavoratrice ottenuta tramite concorso pubblico riservato al personale precario. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni in appello per avere la Corte ritenuto ammissibile una eccezione nuova del Comune sulla stabilizzazione; 2) omessa pronuncia sulla dedotta fittizietà della causale sostitutiva dei contratti; 3) errore di diritto nell'avere equiparato, per analogia, il suo caso a quello del settore scolastico ai fini dell'efficacia sanante della stabilizzazione; 4) violazione della disciplina sul lavoro a termine nel pubblico impiego e della clausola 5 dell'Accordo quadro direttiva 99/70/CE per avere negato il risarcimento nonostante l'abusiva reiterazione dei contratti; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere attribuito rilievo a un fatto non allegato né provato dal Comune, e comunque insussistente nella forma affermata dalla Corte territoriale. La Cassazione ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo, il quarto e il quinto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione affinché riesamini i fatti e le eccezioni alla luce del principio di diritto sulla non idoneità, in generale, della stabilizzazione conseguita tramite procedura concorsuale riservata a eliminare il diritto al risarcimento del danno da abuso di contratti a termine, salvo stretta correlazione diretta con l'abuso stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare ex novo i fatti di causa, pronunciarsi sulle eccezioni non definite e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. Il principio ribadito è che, nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione del lavoratore a termine ha efficacia riparatoria dell'illecito solo se vi è stretta correlazione tra abuso e assunzione a tempo indeterminato; tale correlazione richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente autore dell'abuso e che sia effetto diretto e immediato dello stesso, requisito non ravvisabile quando l'assunzione avvenga all'esito di un concorso, anche se riservato al personale precario.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato per censurare l'ammissibilità in appello di una eccezione ritenuta nuova

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per censurare l'ammissibilità in appello di una eccezione ritenuta nuova nel rito del lavoro

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia su una questione tempestivamente proposta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione fondata su un fatto non allegato né provato

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile il motivo per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso

  • art. 14 preleggi

    richiamato dal ricorrente per contestare il ricorso all'analogia tra fattispecie diverse

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato quale norma sulla disciplina del lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato e sul risarcimento per abuso

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato con riferimento alla dedotta illegittimità della causale sostitutiva dei contratti

  • art. 7 del contratto collettivo integrativo di amministrazione

    richiamato con riferimento alla disciplina contrattuale applicabile alle causali dei contratti a termine

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro eurounitario sulla prevenzione e repressione dell'abuso di contratti a termine

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel principio secondo cui il giudice del lavoro può rilevare d'ufficio il fatto modificativo entro i limiti delle prove acquisibili e dei poteri istruttori officiosi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedente arresto conforme

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione del dipendente a termine costituisce fatto potenzialmente idoneo a incidere sul diritto al risarcimento del danno da abuso solo se sussiste una stretta correlazione tra l'abuso e l'immissione in ruolo, da valutarsi sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo.
  • La stretta correlazione richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'amministrazione che ha posto in essere l'abusiva reiterazione dei contratti e che essa sia effetto diretto e immediato di quell'abuso; non basta, di regola, l'accesso a tempo indeterminato tramite una procedura concorsuale, anche se riservata al personale precario.
  • Nel rito del lavoro, i fatti modificativi o estintivi del diritto azionato possono essere rilevati anche d'ufficio dal giudice, purché risultino da allegazioni e prove ritualmente acquisite o comunque acquisibili nel processo e, nei limiti consentiti, tramite i poteri istruttori officiosi.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non soddisfa gli oneri di specificità e autosufficienza, omettendo di indicare compiutamente gli atti rilevanti e le ragioni della dedotta violazione processuale o sostanziale.
  • La mera possibilità astratta di stabilizzazione non elimina automaticamente il diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine; occorre verificare in concreto se la successiva assunzione a tempo indeterminato costituisca effettiva misura riparatoria dell'illecito commesso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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