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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14495/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Privitelli: censura della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 379 c.p. con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; dedotta carenza di elementi oggettivi e del dolo specifico, affermando che le richieste di denaro erano per rapporti di lavoro e non consapevoli di una matrice mafiosa; contestata altresì la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tomaselli: doglianze processuali e di motivazione (richiamo agli artt. 533 c.p.p., art. 628 comma terzo n.3 e art. 416-bis.1 c.p.), contestazione della perizia fondata sull'identificazione della voce, vizio di motivazione e contraddittorietà, richieste di corretta applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione della pena e concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità dei motivi e per la sostanziale reiterazione di argomentazioni di merito già esaminate nei gradi precedenti (c.d. doppia conforme). La Corte ha ritenuto che le difese non si siano confrontate in modo critico e puntuale con la motivazione del giudice di merito, tentando invece una nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Sono state ribadite le valutazioni del giudice di merito sulla ricostruzione del contesto mafioso, sulla persuasività delle intercettazioni e sul ruolo dei ricorrenti; è stata altresì rigettata la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non sono state liquidate le spese in favore della parte civile per carenza di contributo effettivo nella trattazione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiama i limiti nella articolazione del motivo di ricorso in cassazione (contenuto minimo necessario per la motivazione)

  • art. 379 cod. pen.

    norma richiamata in relazione alla riqualificazione del fatto contestato a Privitelli; Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito e la sussistenza degli elementi descritti dal giudice di appello

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante per l'agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha confermato che la motivazione di merito ha adeguatamente dimostrato il collegamento con la consorteria e la ricorrenza dell'aggravante

  • art. 533 cod. proc. pen.

    norma richiamata da Tomaselli per nullità processuali; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non suscettibile di sindacato in cassazione

  • art. 628, comma terzo, n. 3

    articolo citato dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali; la Corte non ha ritenuto emergere nullità o vizio tali da consentire la riforma in sede di legittimità

  • art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato come base giuridica per l'inammissibilità dei motivi generici non correlati alla motivazione impugnata

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    principi sulla determinazione della pena (discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria); la Corte ha riaffermato che la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito salvo vizio di illogicità o arbitrio

  • art. 62-bis cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del merito rispetto alla loro concessione alla luce del quadro probatorio e dei precedenti

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    norme sul rito camerale/non partecipato; la Corte richiama la giurisprudenza che disciplina la condanna alle spese e la valutazione del contributo della parte civile nel procedimento camerale

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata: censure generiche o una semplice richiesta di riletura del merito sono inammissibili.
  • Non è consentito in sede di legittimità riesaminare la ponderazione delle prove o proporre una diversa valutazione della credibilità delle fonti quando il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente.
  • La reiterazione di argomentazioni già proposte in appello e motivatamente respinte in secondo grado configura motivi inammissibili (divieto di 'doppia conforme').
  • La determinazione della pena (dosimetria) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la cassazione interviene solo per vizio di motivazione grave, arbitrarietà o manifesta illogicità.
  • Per la contestazione di perizie tecniche o identificazioni (es. della voce nelle intercettazioni) è necessario evidenziare punti critici specifici e confrontarsi con la motivazione tecnica del giudice; mere affermazioni generiche non bastano.
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese di legittimità solo se ha concretamente contribuito, anche per iscritto, alla difesa dei propri interessi nel giudizio di cassazione; la semplice richiesta di inammissibilità non è sufficiente.
  • La condanna al pagamento di sanzioni accessorie (es. somma alla Cassa delle ammende) può essere disposta quando il ricorso è dichiarato inammissibile; va comunque valutato il comportamento processuale complessivo dei ricorrenti.

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