Cassazione Civile, Ordinanza n. 38148/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato assorbito il motivo dell'agente della riscossione e ha cassato senza rinvio sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, rilevando d'ufficio che il ricorso originario del contribuente era inammissibile per difetto di interesse ad agire. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione e per il rilievo officioso della stessa.
Esito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di quindici cartelle di pagamento emerse da un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. In primo grado il ricorso era stato accolto, con annullamento delle cartelle per due ragioni: tardiva/inutilizzabile produzione documentale dell'agente della riscossione e nullità di alcune notifiche effettuate tramite gestore postale privato. La decisione era stata confermata in appello. In Cassazione l'agente della riscossione ha dedotto violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999, sostenendo che le notifiche erano valide perché eseguite come notifiche dirette ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, e quindi non era corretta la declaratoria di nullità fondata sull'intervento del gestore postale privato. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una questione preliminare assorbente: l'originaria improponibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, perché fondato solo sull'estratto di ruolo, senza dimostrazione di uno specifico interesse ad agire nei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Poiché tale interesse non era stato provato nemmeno dopo il recente intervento delle Sezioni Unite e fino alla camera di consiglio, la causa non avrebbe potuto essere proposta né proseguita, trattandosi di azione di accertamento negativo non consentita nel giudizio tributario così come strutturato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della notifica diretta delle cartelle; la Corte non si pronuncia nel merito della doglianza perché assorbita dal rilievo d'ufficio sull'inammissibilità originaria del ricorso del contribuente.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999
Invocato per contestare la statuizione di invalidità delle notifiche eseguite tramite gestore postale privato; la censura resta non esaminata per l'assorbimento derivante dal difetto di interesse ad agire.
Usato come base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita, con travolgimento anche della sentenza di primo grado.
Richiamato in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Norma che tipizza i casi in cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile; l'interesse ad agire sussiste solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio nei casi previsti dalla disposizione.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione a procedure di appalto e quindi fondare l'interesse ad agire.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può impedire il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e integrare interesse ad agire.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18.1.2008, n. 40
Richiamato in collegamento con le verifiche ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Richiamato per il deposito di documenti in cassazione al fine di dimostrare l'interesse ad agire sopravvenuto o specifico.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di impugnazione dell'estratto di ruolo l'interesse ad agire non si presume, ma deve essere specificamente allegato e dimostrato nei casi tipizzati dalla legge.
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 ha natura di tipizzazione dell'interesse ad agire: il contribuente può agire solo se l'iscrizione a ruolo produce uno dei pregiudizi espressamente previsti dalla norma.
- Se manca la prova dello specifico interesse ad agire, la domanda è originariamente inammissibile/improponibile e il giudice deve rilevarlo d'ufficio anche in cassazione.
- Quando la causa non poteva essere proposta o proseguita per difetto di una condizione dell'azione, la Cassazione può pronunciare cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., travolgendo anche la sentenza di primo grado.
- La questione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo prevale sulle censure relative alla validità della notifica delle cartelle, che restano assorbite se manca la condizione dell'azione.
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