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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23480 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, non si perfeziona con il solo pagamento tempestivo della prima rata. Secondo l'Amministrazione, il contribuente deve pagare integralmente e puntualmente tutte le rate previste; il mancato o tardivo pagamento anche di una rata successiva comporta la decadenza dal beneficio. Nel caso concreto, l'ultima rata era stata pagata con quattro giorni di ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro il diniego della definizione agevolata. Ha affermato che il condono dell'art. 9-bis è un condono clemenziale, subordinato all'integrale pagamento di imposte e interessi entro i termini previsti; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente e il tardivo pagamento di una rata successiva determina la perdita del beneficio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti si perfeziona mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti.

    La norma disciplina un condono clemenziale e non premiale: il beneficio è subordinato all'integrale e tempestivo pagamento di tutte le somme dovute. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata non è sufficiente se le rate successive non vengono pagate regolarmente.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Queste disposizioni riguardano forme di condono premiale, fondate su un accertamento straordinario e caratterizzate da una disciplina diversa rispetto all'art. 9-bis. Non possono essere applicate analogicamente per consentire il mantenimento del beneficio previsto dall'art. 9-bis nonostante il tardivo pagamento delle rate successive.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Nel condono previsto dall'art. 9-bis non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione per determinare l'importo dovuto, poiché tale importo risulta dalla dichiarazione integrativa. Ciò rafforza la necessità del pagamento integrale delle somme indicate.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale integrale entro termini tassativi, il contribuente deve rispettare tutte le scadenze: il pagamento della prima rata non rende automaticamente definitiva la definizione.
  • Il tardivo pagamento anche di una sola rata successiva può comportare la decadenza dal beneficio, salvo che la normativa applicabile preveda espressamente una sanatoria o una diversa disciplina.
  • Non è possibile estendere automaticamente a una specifica forma di condono le regole più favorevoli previste per altre tipologie di definizione agevolata: occorre distinguere tra condoni clemenziali e condoni premiali.
  • La qualificazione giuridica della definizione agevolata è determinante: se il beneficio è subordinato al pagamento integrale, l'Amministrazione può negarlo quando il contribuente non dimostra il rispetto puntuale di tutte le condizioni.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare il testo della norma applicabile, le scadenze previste, l'eventuale esistenza di disposizioni di regolarizzazione del ritardo e la giurisprudenza vigente al momento del pagamento.

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