Cassazione Civile, Ordinanza n. 20473/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario pendente in cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale. Nel corso del giudizio, una delle società ricorrenti ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018, e il Presidente della Sezione Tributaria aveva inizialmente dichiarato l'estinzione del processo con decreto, rilevando che entro il 31 dicembre 2020 non era stata presentata istanza di trattazione da parte di alcuno. La società ricorrente ha però chiesto la discussione ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., deducendo di aver presentato tempestiva istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. La questione centrale riguardava quindi gli effetti di tale istanza sul decreto presidenziale di estinzione e la corretta modalità di definizione del giudizio in cassazione a seguito della definizione agevolata della controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la tempestiva istanza di fissazione dell'udienza di trattazione, presentata in relazione alla definizione agevolata della lite fiscale, renda inefficace il decreto presidenziale di estinzione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, confermando la chiusura del processo per intervenuta definizione agevolata, e ha compensato integralmente le spese processuali. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
commi 8, 9 e 10; comma 13
La definizione agevolata della controversia fiscale determina l'estinzione del processo; l'istanza di trattazione entro il termine previsto consente la prosecuzione del controllo giudiziale sulla fattispecie estintiva e, se tempestivamente proposta, rende inefficace il decreto presidenziale di estinzione.
comma 3; primo comma; terzo comma
Nel giudizio di cassazione il decreto presidenziale può dichiarare l'estinzione del processo per fatti estintivi previsti dalla legge; contro tale decreto è ammessa istanza di fissazione dell'udienza collegiale, che non ha natura impugnatoria e che, se tempestiva, pone nel nulla il decreto stesso.
come modificato dal d.l. n. 168 del 2016
La trattazione in camera di consiglio è la sede ordinaria per la decisione dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., mentre la pubblica udienza resta riservata alle questioni di diritto di rilievo nomofilattico.
Il termine di dieci giorni per proporre istanza di fissazione dell'udienza è da considerarsi perentorio, salva la possibilità di rimessione in termini.
È richiamato come rimedio di revocazione avverso sentenza o ordinanza, distinto dall'istanza di fissazione dell'udienza avverso il decreto presidenziale.
È richiamato per individuare le ipotesi in cui può essere necessario provvedere con ordinanza camerale anziché con decreto di estinzione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Il mancato esercizio dell'iniziativa di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 comporta l'estinzione del processo, ma tale effetto può essere impedito o superato dalla tempestiva istanza di fissazione dell'udienza presentata dalla parte interessata.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
La Corte richiama il meccanismo processuale che consente la declaratoria di estinzione con decreto nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando l'estinzione deriva da una causa prevista dalla legge e accertabile sulla base di un fatto esterno al processo, il presidente può dichiararla con decreto, salvo i casi in cui sia necessario provvedere con sentenza o ordinanza camerale.
- L'istanza di fissazione dell'udienza proposta ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. non ha natura impugnatoria, non richiede motivazione ed è soggetta a termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale.
- La tempestiva istanza di fissazione dell'udienza rende inefficace il decreto presidenziale di estinzione e impone la decisione collegiale sulla fattispecie estintiva.
- Nelle controversie fiscali definite mediante procedura agevolata, la mancata istanza di trattazione entro il termine legale comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese secondo la disciplina speciale.
- Il decreto presidenziale che dichiara l'estinzione ha la stessa funzione sostanziale della sentenza o dell'ordinanza quanto all'attestazione del fenomeno estintivo, ma è reagibile mediante istanza di fissazione dell'udienza, non mediante revocazione.
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