Cassazione Civile, Ordinanza n. 29305/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione amministrativa irrogata per asserita violazione della disciplina sull'etichettatura delle carni di pollame, con sanzione pecuniaria per informazioni sulle modalità di allevamento ritenute difformi da quelle prescritte. I destinatari della sanzione proposero opposizione ex l. n. 689/1981, sostenendo: a) il difetto di legittimazione passiva della società, poiché non sarebbe stata l'operatore o l'organizzazione responsabile dell'etichettatura, ma un soggetto estraneo alla fase di commercializzazione; b) la necessità di una preventiva diffida ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 202/2011, trattandosi di mera irregolarità formale dell'etichetta; c) la conformità delle diciture al disciplinare approvato e al regolamento UE applicabile; d) l'intervenuta prescrizione quinquennale, da far decorrere dalla commissione del fatto e non dalla notifica del verbale; e) in appello, l'omessa ammissione delle prove orali volte a dimostrare l'estraneità della società alla commercializzazione e alla titolarità dell'etichettatura. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti articolano cinque motivi: violazione delle norme sulla soggettività passiva dell'illecito, sulla diffida preventiva, sulla disciplina UE e nazionale delle etichette, sulla prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981 e sull'omesso esame delle prove. La Suprema Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che la qualifica di "organizzazione" responsabile dell'illecito richieda cumulativamente rappresentatività di settore, disponibilità del disciplinare approvato e responsabilità della tracciabilità lungo l'intera filiera, requisiti che nel caso non risultavano adeguatamente accertati; dichiara assorbiti il secondo, terzo e quinto motivo; rigetta il quarto sulla prescrizione, affermando che il termine quinquennale decorre dalla commissione dell'illecito ma è interrotto dal processo verbale di accertamento se notificato o portato a conoscenza del sanzionato. La sentenza d'appello è quindi cassata con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della legittimazione passiva/soggettività dell'illecito. Il quarto motivo viene rigettato perché la prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981 decorre dalla commissione della violazione ma può essere interrotta dal verbale di accertamento notificato; il secondo, terzo e quinto motivo restano assorbiti. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione nei termini indicati dalla Cassazione, poiché la motivazione di merito era ritenuta insufficiente a fondare l'attribuzione della responsabilità alla società ricorrente.
Norme richiamate
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
norma processuale che disciplina l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione.
art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689
la prescrizione quinquennale decorre dal giorno della commissione della violazione, incide sull'illecito e può essere interrotta da atti del procedimento, incluso il verbale di accertamento notificato o comunque portato a conoscenza del sanzionato.
richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione.
richiamato per la decorrenza della prescrizione in rapporto alla possibilità di far valere il diritto.
il verbale di accertamento, se notificato, è idoneo a costituire in mora il debitore e quindi a interrompere la prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 3 d.lgs. 27 ottobre 2011, n. 202
individua i soggetti responsabili dell'illecito amministrativo in materia di etichettatura delle carni di pollame; la nozione di operatore/organizzazione va letta in coerenza con le definizioni legislative.
art. 8 d.lgs. 27 ottobre 2011, n. 202
prevede, secondo i ricorrenti, un meccanismo di diffida preventiva nei casi di irregolarità sanabili; la Corte non esamina nel merito il motivo perché assorbito.
Regolamento (CE) n. 543/2008
disciplina direttamente applicabile sulle norme di commercializzazione delle carni di pollame e sulle indicazioni ammesse in etichetta.
Regolamento (UE) n. 1169/2011
richiamato dalla sentenza per precisare che non era applicabile ratione temporis ai fatti di causa, essendo entrato in vigore successivamente.
art. 121, lettera e), iv), Regolamento (CE) n. 1234/2007
attribuiva alla Commissione il potere di adottare norme su etichettatura, presentazione e pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale.
art. 230, paragrafo 1, lettera c), Regolamento (UE) n. 1308/2013
richiamato per chiarire la perdurante applicabilità di alcune norme di commercializzazione fino all'adozione di atti delegati.
art. 11 Regolamento (CE) n. 543/2008
richiamato in relazione alle diciture consentite e alla disciplina tecnica delle etichette; il motivo sul punto è assorbito.
invocato per denunciare l'omesso esame delle prove orali, motivo poi assorbito.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981 decorre dalla commissione della violazione, ma l'atto di accertamento del procedimento, se notificato o comunque portato a conoscenza del destinatario, è idoneo a interromperla.
- La prescrizione prevista dalla l. n. 689/1981 incide sull'illecito e non solo sulla riscossione della sanzione, con conseguente preclusione anche all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione oltre il termine.
- Quando la norma sanzionatoria individua un soggetto responsabile attraverso una definizione tecnica complessa, il giudice deve verificare in concreto il ricorrere di tutti i requisiti richiesti dalla definizione legale, senza arrestarsi a formule assertive o a qualificazioni generiche.
- In presenza di una disciplina speciale sulle etichettature alimentari, la qualificazione del soggetto responsabile va ricostruita in coerenza con la funzione della norma, che è quella di assicurare informazioni corrette, imparziali e non ingannevoli al consumatore lungo la filiera.
- La deduzione difensiva secondo cui una irregolarità dell'etichetta sarebbe sanabile con previa diffida presuppone che la contestazione concerna un mero errore formale; se la censura attiene alla correttezza sostanziale dell'informazione resa al consumatore, il motivo non può essere accolto senza un preciso scrutinio della fattispecie concreta.
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