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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29305/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione amministrativa irrogata per asserita violazione della disciplina sull'etichettatura delle carni di pollame, con sanzione pecuniaria per informazioni sulle modalità di allevamento ritenute difformi da quelle prescritte. I destinatari della sanzione proposero opposizione ex l. n. 689/1981, sostenendo: a) il difetto di legittimazione passiva della società, poiché non sarebbe stata l'operatore o l'organizzazione responsabile dell'etichettatura, ma un soggetto estraneo alla fase di commercializzazione; b) la necessità di una preventiva diffida ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 202/2011, trattandosi di mera irregolarità formale dell'etichetta; c) la conformità delle diciture al disciplinare approvato e al regolamento UE applicabile; d) l'intervenuta prescrizione quinquennale, da far decorrere dalla commissione del fatto e non dalla notifica del verbale; e) in appello, l'omessa ammissione delle prove orali volte a dimostrare l'estraneità della società alla commercializzazione e alla titolarità dell'etichettatura. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti articolano cinque motivi: violazione delle norme sulla soggettività passiva dell'illecito, sulla diffida preventiva, sulla disciplina UE e nazionale delle etichette, sulla prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981 e sull'omesso esame delle prove. La Suprema Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che la qualifica di "organizzazione" responsabile dell'illecito richieda cumulativamente rappresentatività di settore, disponibilità del disciplinare approvato e responsabilità della tracciabilità lungo l'intera filiera, requisiti che nel caso non risultavano adeguatamente accertati; dichiara assorbiti il secondo, terzo e quinto motivo; rigetta il quarto sulla prescrizione, affermando che il termine quinquennale decorre dalla commissione dell'illecito ma è interrotto dal processo verbale di accertamento se notificato o portato a conoscenza del sanzionato. La sentenza d'appello è quindi cassata con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della legittimazione passiva/soggettività dell'illecito. Il quarto motivo viene rigettato perché la prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981 decorre dalla commissione della violazione ma può essere interrotta dal verbale di accertamento notificato; il secondo, terzo e quinto motivo restano assorbiti. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione nei termini indicati dalla Cassazione, poiché la motivazione di merito era ritenuta insufficiente a fondare l'attribuzione della responsabilità alla società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689

    norma processuale che disciplina l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione.

  • art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689

    la prescrizione quinquennale decorre dal giorno della commissione della violazione, incide sull'illecito e può essere interrotta da atti del procedimento, incluso il verbale di accertamento notificato o comunque portato a conoscenza del sanzionato.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione in rapporto alla possibilità di far valere il diritto.

  • art. 2943 c.c.

    il verbale di accertamento, se notificato, è idoneo a costituire in mora il debitore e quindi a interrompere la prescrizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 3 d.lgs. 27 ottobre 2011, n. 202

    individua i soggetti responsabili dell'illecito amministrativo in materia di etichettatura delle carni di pollame; la nozione di operatore/organizzazione va letta in coerenza con le definizioni legislative.

  • art. 8 d.lgs. 27 ottobre 2011, n. 202

    prevede, secondo i ricorrenti, un meccanismo di diffida preventiva nei casi di irregolarità sanabili; la Corte non esamina nel merito il motivo perché assorbito.

  • Regolamento (CE) n. 543/2008

    disciplina direttamente applicabile sulle norme di commercializzazione delle carni di pollame e sulle indicazioni ammesse in etichetta.

  • Regolamento (UE) n. 1169/2011

    richiamato dalla sentenza per precisare che non era applicabile ratione temporis ai fatti di causa, essendo entrato in vigore successivamente.

  • art. 121, lettera e), iv), Regolamento (CE) n. 1234/2007

    attribuiva alla Commissione il potere di adottare norme su etichettatura, presentazione e pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale.

  • art. 230, paragrafo 1, lettera c), Regolamento (UE) n. 1308/2013

    richiamato per chiarire la perdurante applicabilità di alcune norme di commercializzazione fino all'adozione di atti delegati.

  • art. 11 Regolamento (CE) n. 543/2008

    richiamato in relazione alle diciture consentite e alla disciplina tecnica delle etichette; il motivo sul punto è assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame delle prove orali, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981 decorre dalla commissione della violazione, ma l'atto di accertamento del procedimento, se notificato o comunque portato a conoscenza del destinatario, è idoneo a interromperla.
  • La prescrizione prevista dalla l. n. 689/1981 incide sull'illecito e non solo sulla riscossione della sanzione, con conseguente preclusione anche all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione oltre il termine.
  • Quando la norma sanzionatoria individua un soggetto responsabile attraverso una definizione tecnica complessa, il giudice deve verificare in concreto il ricorrere di tutti i requisiti richiesti dalla definizione legale, senza arrestarsi a formule assertive o a qualificazioni generiche.
  • In presenza di una disciplina speciale sulle etichettature alimentari, la qualificazione del soggetto responsabile va ricostruita in coerenza con la funzione della norma, che è quella di assicurare informazioni corrette, imparziali e non ingannevoli al consumatore lungo la filiera.
  • La deduzione difensiva secondo cui una irregolarità dell'etichetta sarebbe sanabile con previa diffida presuppone che la contestazione concerna un mero errore formale; se la censura attiene alla correttezza sostanziale dell'informazione resa al consumatore, il motivo non può essere accolto senza un preciso scrutinio della fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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