Cassazione Penale, Ordinanza n. 01473/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22 febbraio 2024. Il solo motivo dedotto contestava il mancato inquadramento della condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta fosse meno grave e dovesse essere qualificata nel fatto di lieve entità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica, meramente oppositiva e sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate e motivatamente respinte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse dato una risposta logica e completa alla questione della lieve entità, valorizzando gli indici oggettivi dell'attività di spaccio: cessione organizzata di hashish e cocaina nello stesso luogo, controllato da connazionali, con vasta clientela, modalità collaudate, alternanza con complici nel prelievo e nelle consegne, durata prolungata dell'attività e assenza di occasionalità o minima offensività. Sono stati richiamati anche gli acquisti continui di alcuni clienti e la disponibilità costante di un significativo numero di dosi di cocaina. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ipotesi di lieve entità non è configurabile quando la condotta di cessione di stupefacenti presenti modalità organizzate, protrazione nel tempo, pluralità di sostanze cedute, clientela ampia e disponibilità costante di dosi, tali da escludere occasionalità e minima offensività.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La verifica della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici oggettivi della condotta, con particolare riguardo a organizzazione, durata, intensità dell'attività e ampiezza del mercato di riferimento.
- La censura di legittimità che si limiti a riproporre in modo generico questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito è inammissibile.
- L'esistenza di un'attività di spaccio organizzata, svolta per un apprezzabile arco temporale, con disponibilità continuativa di sostanze e pluralità di acquirenti, è incompatibile con l'ipotesi di fatto di lieve entità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e quella al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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